Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/39: Legge federale sull'ottimizzazzione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone · 26 pagine

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Legge federale sull’ottimizzazione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone - Rapporto esplicativo

all’articolo 2 capoverso 1 lettera b LDist. Il concetto di periodi di lavoro e di riposo viene precisato nell’articolo 2 ODist. In base a questa disposizione, per periodi di lavoro e di riposo si intende:

− la durata normale del lavoro e la ripartizione del tempo di lavoro;

− le ore supplementari, il lavoro a turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale nonché il lavoro durante i giorni festivi;

− i periodi di riposo e le pause;

− il tempo di viaggio e di attesa.

La lettera b concerne le vacanze. D’ora in avanti tutte le disposizioni al riguardo contenute in un contratto collettivo di lavoro potranno essere dichiarate di obbligatorietà generale attraverso la procedura agevolata. Può trattarsi di disposizioni sulla retribuzione minima delle vacanze, sulla loro durata minima o sulla loro organizzazione (periodo, durata minima per periodo ecc.).

La lettera c concerne il rimborso spese. D’ora in avanti le disposizioni al riguardo contenute in un contratto collettivo di lavoro potranno essere dichiarate di obbligatorietà generale attraverso la procedura agevolata. Può trattarsi di disposizioni concernenti il rimborso dei pasti e dei pernottamenti o per l’utilizzo del proprio veicolo, il rimborso forfettario di queste spese e l’esigibilità delle stesse.

La lettera d contiene i contributi ai costi di esecuzione, finora menzionati alla lettera b.

La nuova lettera e concerne l’obbligo di versare una cauzione. D’ora in avanti tutte le disposizioni al riguardo contenute in un contratto collettivo di lavoro potranno essere dichiarate di obbligatorietà generale attraverso la procedura agevolata. Si tratta di disposizioni

sull’obiettivo e sullo scopo della cauzione, nonché sulla riscossione, sull’utilizzo e sulla restituzione della stessa.

La nuova lettera f riguarda i controlli paritetici, in precedenza previsti alla lettera b.

La nuova lettera g concerne le sanzioni, in precedenza menzionate alla lettera d.

Art. 2 cpv. 3, 3bise 3terCondizioni generali

Al numero 3 i quorum elencati sono stati integrati dalla loro abbreviazione tra parentesi, al fine di agevolare la comprensione degli stessi e delle deroghe stabilite al numero seguente.

La nuova possibilità di derogare al quorum dei datori di lavoro viene disciplinata al nuovo numero 3bis.

La deroga al quorum dei datori di lavoro è prevista solo in caso di proroga. Nel caso di una nuova domanda di conferimento dell’obbligatorietà generale, è necessario raggiungere tale quorum.

In questo contesto è opportuno rilevare che le parti contraenti devono presentare la domanda con sufficiente anticipo per evitare un periodo non coperto dall’obbligatorietà generale.

La domanda di proroga dell’obbligatorietà generale in deroga al quorum dei datori di lavoro non deve contenere alcuna motivazione al riguardo. Le parti contraenti possono presentare una domanda di proroga a prescindere dalla percentuale mancante per raggiungere il quorum dei datori di lavoro. Tuttavia devono essere soddisfatte le altre condizioni per la dichiarazione di obbligatorietà generale.

La legge disciplina in modo chiaro le condizioni necessarie per la proroga dell’obbligatorietà generale in caso di deroga al quorum dei datori di lavoro. Essa può essere concessa una so-

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