Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/39: Legge federale sull'ottimizzazzione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone · 26 pagine
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Legge federale sull’ottimizzazione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone - Rapporto esplicativo
Pertanto il disegno di legge prevede un’integrazione degli elementi elencati nell’articolo 1a capoverso 2 LOCCL.
1.2.3 Procedura complementare per il conferimento agevolato del carattere obbligatorio generale
Il disegno di legge prevede il completamento dell’articolo 1a LOCCL con il nuovo capoverso
2. In tal modo si intende introdurre una nuova procedura per il conferimento agevolato del carattere obbligatorio generale, che consente alle parti contraenti di un contratto collettivo di lavoro di richiedere il conferimento agevolato dell’obbligatorietà generale, se dimostrano l’offerta abusiva e ripetuta di salari inferiori a quelli usuali.
Le parti contraenti devono presentare la domanda di conferimento agevolato all’autorità competente. Se il campo di applicazione di una dichiarazione di obbligatorietà generale si estende sul territorio di più Cantoni, l’autorità competente è la Segreteria di Stato
dell’economia (SECO). Se invece è limitato a un Cantone o a una parte dello stesso, la domanda deve essere presentata all’autorità designata dal Cantone9.
L’autorità competente sottopone la domanda alla Commissione tripartita competente, che si pronuncia entro un termine di tre mesi.
Sulla base della domanda delle parti contraenti e della presa di posizione della Commissione tripartita, l’autorità competente esamina se le condizioni per il conferimento del carattere obbligatorio generale sono adempiute e statuisce sulla domanda (art. 12 LOCCL).
Questa nuova procedura lascia inalterata quella attuale, regolata dall’articolo 1a capoverso 1 LOCCL, che rimane in vigore.
1.2.4 Possibilità di prorogare una sola volta e per una durata limitata l’obbligatorietà generale in caso di mancato raggiungimento del quorum dei datori di lavoro (procedura ordinaria di conferimento dell’obbligatorietà generale)
Il disegno di legge prevede la possibilità di prorogare l’obbligatorietà generale anche in caso di mancato raggiungimento del quorum dei datori di lavoro.
La proroga è possibile a determinate condizioni: l’obbligatorietà generale può essere prorogata una sola volta e per una durata massima di tre anni e la decisione di conferimento non può essere oggetto di modifiche materiali, con l’eccezione di un adeguamento dei salari al momento della richiesta di proroga.
Tale eccezione deve essere disciplinata nell’articolo 2 LOCCL al nuovo numero 3bis.
1.2.5 Aumento del limite massimo delle sanzioni amministrative
Il disegno di legge prevede un aumento del limite massimo delle sanzioni amministrative previste per le aziende che distaccano lavoratori in caso di violazione delle condizioni salariali e lavorative minime vigenti in Svizzera, stabilite nelle leggi federali, nelle ordinanze del Consiglio federale, nei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale e nei contratti normali di lavoro, ai sensi dell’articolo 360a CO. Il limite massimo deve essere incrementato da 5000 a 30 000 franchi. A seconda della situazione, anziché imporre una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di un importo massimo di 30 000 franchi, l’autorità competente in materia di sanzioni può imporre un divieto di offrire servizi da uno a cinque anni nei confronti di un’azienda che distacca lavoratori.
Al fine di garantire la parità di trattamento dei datori di lavoro nazionali e stranieri, il disegno di legge prevede un aumento del tetto massimo della sanzione amministrativa a 30 000 fran-
9 Articolo 7 capoversi 1 e 2, articolo 20 capoversi 1 e 2 LOCCL. 515.0/2008/00413 \ COO.2101.104.7.420038 11/26