Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/39: Legge federale sull'ottimizzazzione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone · 26 pagine
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Legge federale sull’ottimizzazione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone - Rapporto esplicativo
zioni riguardanti la durata minima delle vacanze. La concessione e l’effettiva fruizione delle vacanze sono difficilmente controllabili nel caso dei lavoratori distaccati, anche per il fatto che in genere non sono prese durante il distacco, poiché quest’ultimo è volto alla fornitura di un servizio per un periodo di tempo limitato. Per tale motivo la LDist si prefigge di garantire l’indennità di vacanza in proporzione all’attività svolta in Svizzera, senza prevedere
l’applicabilità di tutte le disposizioni sulle vacanze e sull’organizzazione delle stesse ai lavoratori distaccati17. Non vi è dunque motivo di apportare modifiche al riguardo.
c) Rimborso spese
Le parti di un contratto collettivo di lavoro concordano spesso disposizioni in materia di rimborso spese (pasti, pernottamenti, indennità per l’utilizzo del proprio veicolo). Si tratta in particolare di contributi forfettari, i quali possono essere più vantaggiosi del rimborso delle spese effettive, previsto in tutti i casi dal CO18. Le disposizioni in materia di rimborso spese devono essere applicabili a tutti i datori di lavoro sottoposti al conferimento agevolato
dell’obbligatorietà generale.
d) Obbligo di versare una cauzione
Nel contratto collettivo di lavoro le parti contraenti possono stabilire un obbligo di cauzione19. La cauzione rappresenta una garanzia per i crediti degli organi paritetici incaricati di controllare il rispetto del contratto collettivo di lavoro. Questi crediti corrispondono ai contributi par le spese d'esecuzione, ai controlli delle commissioni paritetiche e alle sanzioni. Qualora un datore di lavoro non rispetti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro e/o una decisione presa nei suoi confronti, è possibile ricorrere alla cauzione per garantire i crediti degli organi paritetici. Se un contratto collettivo di lavoro prevede l’obbligo di versare una cauzione, nel quadro del conferimento agevolato dell’obbligatorietà generale questa disposizione deve essere applicabile anche ai datori di lavoro non vincolati. Qualora ciò non fosse possibile e il datore di lavoro non rispettasse gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro, gli organi paritetici non possono ricorrere alla cauzione a garanzia dei loro crediti nei confronti del datore di lavoro non vincolato, salvo questi sia membro dell’associazione padronale coinvolta nel contratto. Gli organi paritetici devono pertanto far valere i loro crediti per via civile, il che rende necessari ulteriori provvedimenti e non facilita l’attuazione del contratto collettivo di lavoro, in particolare nei confronti dei datori di lavoro stranieri che ricadono nel campo di applicazione dell’obbligatorietà generale. Questa situazione comporta una disparità di trattamento che può mettere in discussione i crediti e le decisioni degli organi paritetici.
1.3.3 Procedura complementare per il conferimento agevolato del carattere obbligatorio generale
La legislazione vigente attribuisce alle Commissioni tripartite incaricate dell’osservazione del mercato del lavoro20 la competenza di richiedere, con il consenso delle parti contraenti, il conferimento agevolato dell’obbligatorietà generale a un contratto collettivo di lavoro, qualora abbiano constatato l’offerta abusiva e ripetuta di salari e durate di lavoro inferiori a quelli usuali. Le parti sociali stesse non dispongono del diritto di richiedere il conferimento agevolato dell’obbligatorietà generale.
Il fatto che solo le Commissioni tripartite abbiano il diritto di presentare tale richiesta può comportare una procedura di conferimento agevolato più lunga di quella che risulterebbe dalla presentazione della domanda all’autorità competente dalle parti contraenti stesse. Il conferimento agevolato dell’obbligatorietà generale è uno strumento volto a contrastare il dumping salariale e deve quindi potere essere impiegato in tempi brevi. Pertanto il diritto di richiedere
17 Messaggio del 23 giugno 1999 concernente l’approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE, FF 1999 6398 18 Articolo 327a bis 327c CO. 19 Articolo 356 capoverso 3 CO. 20 Articolo 360b e 360c CO, dall’articolo 10 all’articolo 16 ODist. 515.0/2008/00413 \ COO.2101.104.7.420038 15/26