Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/39: Legge federale sull'ottimizzazzione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone · 26 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
Legge federale sull’ottimizzazione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone - Rapporto esplicativo
Le offerte abusive e ripetute di condizioni salariali e lavorative inferiori a quelle usuali non sono riconducibili solamente all’inosservanza delle disposizioni sulla retribuzione minima e sulla corrispondente durata del lavoro, ma anche alla violazione di altre condizioni lavorative minime.
Per i motivi sopra citati, le disposizioni in materia di periodi di lavoro e di riposo, vacanze e spese devono poter essere dichiarate di obbligatorietà generale tramite la procedura agevolata.
L’ampliamento delle disposizioni di un contratto collettivo di lavoro che possono essere oggetto di un conferimento agevolato dell’obbligatorietà generale si applica sia alla procedura di conferimento agevolato esistente (su richiesta della Commissione tripartita), regolata nell’articolo 1a capoverso 1 LOCCL, sia alla nuova procedura stabilita nell’articolo 1a capoverso 2 LOCCL.
a) Periodi di lavoro e di riposo
Ai sensi della legislazione vigente, l’obbligatorietà generale agevolata può essere conferita solo alla durata del lavoro corrispondente alla retribuzione minima. Qualora un contratto collettivo di lavoro preveda un salario minimo vincolato al numero di ore, può e deve essere dichiarato di obbligatorietà generale, affinché siano garantiti una retribuzione minima e la corrispondente durata del lavoro. Tuttavia attualmente le disposizioni sulla durata del lavoro di per sé non possono essere oggetto del conferimento agevolato dell’obbligatorietà generale.
D’ora in avanti le disposizioni sui periodi di lavoro e di riposo, incluse le disposizioni generali riguardanti l’organizzazione dell’orario di lavoro, devono poter essere dichiarate di obbligatorietà generale tramite la procedura agevolata, affinché anche i datori di lavoro non vincolati siano tenuti a rispettare la regolamentazione sulla durata del lavoro prevista dal contratto collettivo. Le disposizioni in questione sono ad esempio quelle sulla durata massima della settimana lavorativa. Se un contratto collettivo di lavoro prevede una durata massima della settimana lavorativa inferiore a quella stabilita nella legge federale del 13 marzo 196415 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (LL), in seguito al conferimento agevolato dell’obbligatorietà generale tale limite deve essere rispettato anche dai datori di lavoro non vincolati. Finora questi ultimi potevano superare la durata massima prescritta dal contratto (entro i limiti della legge) e disponevano di una maggiore libertà per quanto riguarda l’organizzazione dell’orario di lavoro (anche se la retribuzione minima doveva essere proporzionata allo stesso). Qualora un contratto collettivo di lavoro preveda un compenso per gli straordinari, la dichiarazione di obbligatorietà generale di una tale disposizione comporta il conteggio di tutte le ore di lavoro oltre il limite stabilito nel contratto come straordinari e l’obbligo di versare un supplemento per gli stessi. Finora i datori di lavoro non vincolati non erano tenuti al versamento di tali supplementi, se nel contratto individuale di lavoro avevano concordato una durata massima superiore della settimana lavorativa.
b) Vacanze
Spesso i contratti collettivi di lavoro contengono una regolamentazione delle vacanze più favorevole rispetto alle disposizioni minime stabilite nel Codice delle obbligazioni16. Alcuni possono ad esempio prevedere un maggior numero di giorni di vacanza per determinate categorie di lavoratori. Anche i datori di lavoro e i lavoratori sottoposti a un conferimento agevolato dell’obbligatorietà generale devono rispettare tale diposizione e poterne beneficiare.
In riferimento alle aziende estere che distaccano lavoratori è necessario rilevare che, nonostante il conferimento agevolato dell’obbligatorietà generale a tutte le disposizioni in materia di vacanze, ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera c LDist, sono vincolanti solo le disposi-
15
RS 822.11
16 Articolo 329a CO 515.0/2008/00413 \ COO.2101.104.7.420038 14/26