Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/39: Legge federale sull'ottimizzazzione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone · 26 pagine

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Legge federale sull’ottimizzazione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone - Rapporto esplicativo

gli articoli 2 e 3 LOCCL, in particolare il quorum misto, sono soddisfatte. Essa statuisce sulla domanda e decide se le condizioni sono soddisfatte. Nell’ambito della sua decisione, è tenuta a trattare sommariamente gli elementi esposti nella domanda e fornire una motivazione.

Sia nella procedura ordinaria sia in quella agevolata, la validità delle decisioni di conferimento dell’obbligatorietà generale ha sempre una durata limitata22. Nel caso di un conferimento agevolato dell’obbligatorietà generale, quale strumento per contrastare l’offerta abusiva e ripetuta di condizioni salariali e lavorative inferiori a quelle usuali, il periodo di validità richiesto dalle parti contraenti e stabilito dall’autorità competente deve essere adeguato all’obiettivo perseguito. Per tale motivo il conferimento agevolato dell’obbligatorietà generale può essere concesso per una durata massima di tre anni. Alla scadenza di questo periodo è necessario analizzare nuovamente la situazione, per valutare se i presupposti per tale misura continuano a essere soddisfatti.

Art. 1a cpv. 3

L’attuale lettera a viene adeguata come segue: «la retribuzione minima e i periodi di lavoro e di riposo, ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge dell’8 ottobre 1999 sui lavoratori distaccati».

Il concetto di retribuzione minima include tutte le disposizioni di natura salariale concordate dalle parti contraenti di un contratto collettivo di lavoro, ossia le disposizioni sui salari, sulla 13amensilità, sugli aumenti e sulle indennità obbligatori23.

Al fine di precisare al meglio gli elementi che ricadono sotto questo concetto e consentire un confronto con le disposizioni applicabili ai lavoratori distaccati, viene fatto esplicito riferimento all’articolo 2 capoverso 1 lettera a LDist. L’articolo menzionato viene precisato dall’articolo 1 ODist. L’articolo 1 ODist stabilisce che le disposizioni relative alla retribuzione minima sono quelle contemplate dai contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale, dai contratti normali di lavoro contenenti salari minimi vincolanti, dalle leggi federali e dalle ordinanze del Consiglio federale, che disciplinano:

− il salario minimo ponderato in funzione della durata normale del lavoro e corrispondente alla qualificazione acquisita;

− gli aumenti obbligatori dei salari minimi e dei salari effettivi;

− le indennità obbligatorie per le ore supplementari, il lavoro a cottimo, il lavoro a turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale, il lavoro durante i giorni festivi e i lavori gravosi;

− le indennità di vacanza proporzionalmente accordate;

− il 13° salario proporzionalmente accordato;

− i giorni festivi e i giorni di riposo pagati;

− il salario in caso d’impedimento del lavoratore di lavorare, senza sua colpa, giusta l’articolo 324a CO;

− il salario in caso di mora del datore di lavoro giusta l’articolo 324 CO.

Finora la durata del lavoro era correlata alla retribuzione minima, ma di per sé non poteva essere dichiarata di obbligatorietà generale tramite la procedura agevolata. D’ora in avanti le disposizioni sui periodi di lavoro e di riposo potranno essere oggetto del conferimento agevolato dell’obbligatorietà generale. Come per la retribuzione minima, viene fatto riferimento

22 Articolo 12 capoverso 2 LOCCL 23 Messaggio del 23 giugno 1999 concernente l’approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE, FF 1999 6399 515.0/2008/00413 \ COO.2101.104.7.420038 20/26