Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/39: Legge federale sull'ottimizzazzione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone · 26 pagine

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Legge federale sull’ottimizzazione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone - Rapporto esplicativo

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

Il disegno di legge si fonda sull’articolo 110 capoverso 1 lettere a e d e capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)29, che autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni sulla protezione dei lavoratori e sulla dichiarazione di obbligatorietà generale dei contratti collettivi di lavoro.

5.2 Conformità con gli impegni internazionali della Svizzera

Come accennato nel messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 1999 concernente l’approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e l'UE e le misure collaterali (FF 1999 6434), la LDist si fonda sulla direttiva europea sul distacco dei lavoratori30. L’articolo 22 allegato I ALC fa espressamente riferimento a questa direttiva. Le misure proposte nel presente disegno di legge sono volte a migliorare l’attuazione delle condizioni salariali e lavorative minime nei confronti delle aziende che distaccano lavoratori, attraverso un innalzamento degli importi delle sanzioni amministrative imposte dalle autorità in caso di violazioni. Queste proposte di modifica della LDist sono conformi alla direttiva europea sul distacco dei lavoratori e non travalicano il previsto margine di manovra nazionale. Si fa osservare, tuttavia, che in passato l’UE ha criticato, ritenendoli sproporzionati, l’entità delle sanzioni e il divieto di offrire servizi che figurano nella legge sui lavoratori distaccati. È dunque lecito attendersi che l’UE muoverà nuove critiche al loro previsto aumento.

Le misure concernenti la proroga dei contratti normali di lavoro, ai sensi dell’articolo 360a CO e la dichiarazione di obbligatorietà generale dei contratti collettivi di lavoro si fondano esclusivamente sulla legge nazionale.

5.3 Forma dell’atto

Poiché questo disegno di legge prevede la modifica di leggi federali vigenti, l’atto deve assumere la forma di legge federale, ai sensi dell’articolo 164 Cost.

29 RS 101 30 Direttiva 96/71 del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi; GU L 18 del 21 gennaio 1997, p. 1. 515.0/2008/00413 \ COO.2101.104.7.420038 26/26