Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/39: Legge federale sull'ottimizzazzione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone · 26 pagine

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Legge federale sull’ottimizzazione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone - Rapporto esplicativo

corrispondente durata del lavoro, contributi ai costi di esecuzione, controlli paritetici e sanzioni nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori inadempienti, in particolare quelle riguardanti le pene convenzionali e l’addossamento delle spese dei controlli.

La limitazione materiale a questi ambiti è riconducibile a due motivi. Da un lato, a differenza della dichiarazione ordinaria di obbligatorietà generale, il conferimento agevolato non ha l’obiettivo di rendere applicabili le condizioni lavorative minime negoziate da una maggioranza di datori di lavoro e lavoratori a tutto il settore. Si tratta di uno strumento volto a contrastare l’offerta abusiva e ripetuta di salari inferiori a quelli usuali. Non tutte le disposizioni di un contratto collettivo di lavoro che disciplinano le condizioni lavorative individuali (disposizioni normative12) e il rapporto tra i datori di lavoro o i lavoratori e la comunità contrattuale (disposizioni semi-normative13) devono quindi essere dichiarate di obbligatorietà generale. Solo le disposizioni volte a contrastare gli abusi e garantire l’attuazione del contratto collettivo di lavoro devono poter essere dichiarate di obbligatorietà generale attraverso la procedura agevolata. Attualmente è necessario garantire la retribuzione minima e la corrispondente durata del lavoro ed è possibile richiedere ai datori di lavoro sottoposti all’obbligatorietà generale i contributi ai costi di esecuzione, destinati a coprire i costi sostenuti dagli organi paritetici per il controllo dell’osservanza del contratto collettivo di lavoro. Inoltre, in caso di violazione, possono essere applicate le sanzioni previste dal contratto collettivo di lavoro.

Dall’altro lato si tratta di ambiti che, ai sensi della LDist, valgono anche per i lavoratori distaccati14. Anche se l’articolo 2 LDist stabilisce che devono essere rispettate le disposizioni di altri ambiti, questi ultimi sono regolati dal diritto pubblico e pertanto applicabili in ogni caso.

Tuttavia le parti sociali hanno constatato che l’impossibilità di dichiarare l’obbligatorietà generale tramite la procedura agevolata di determinati ambiti e il fatto che i datori di lavoro non coinvolti dal contratto collettivo non siano tenuti a rispettare le disposizioni in esso stabilite possono comportare violazioni ripetute dei salari minimi. Questa questione mette in discussione lo strumento del conferimento agevolato dell’obbligatorietà generale e dunque anche l’obiettivo perseguito attraverso questa misura.

Gli ambiti in questione riguardano le disposizioni in materia di periodi di lavoro e di riposo (e non esclusivamente di retribuzione minima e corrispondente durata del lavoro), vacanze,

spese e cauzione.

Se tali disposizioni non possono essere oggetto di un conferimento agevolato

dell’obbligatorietà generale, i datori di lavoro e i lavoratori non vincolati dal contratto collettivo di lavoro non devono rispettare le condizioni salariali e lavorative minime. Ne consegue che da un lato alcune condizioni lavorative minime non devono essere garantite ai lavoratori non vincolati, che pertanto non possono beneficiarne, e dall’altro i datori di lavoro non vincolati godono di maggiore flessibilità per quanto riguarda le condizioni minime che sono tenuti a rispettare. Pertanto questi ultimi possono offrire servizi a prezzi più bassi di quelli dei datori di lavoro vincolati, a causa della differenza di costi generati dalle condizioni di lavoro che devono essere garantite in base al contratto collettivo.

Questa disparità di trattamento, dalla quale può derivare il dumping salariale, sussiste tra i datori di lavoro vincolati dal contratto collettivo e quelli non vincolati, che sarebbero soggetti al conferimento agevolato dell’obbligatorietà generale qualora una parte di un settore fosse già sottoposta a una dichiarazione di obbligatorietà generale ordinaria. Una disparità di trattamento emerge anche tra i datori di lavoro vincolati dal contratto collettivo e soggetti alla dichiarazione ordinaria di obbligatorietà generale e quelli sottoposti alla dichiarazione agevolata. Oggigiorno esistono rami in cui un contratto collettivo di lavoro è stato dichiarato di

obbligatorietà generale solo per una parte (vale a dire solo per le aziende con un certo numero di dipendenti).

12 Articolo 356 capoverso 1 CO 13 Articolo 356 capoverso 2 CO 14 Articolo 2 LDist e articolo 8d ODist. 515.0/2008/00413 \ COO.2101.104.7.420038 13/26