Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/39: Legge federale sull'ottimizzazzione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone · 26 pagine
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Legge federale sull’ottimizzazione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone - Rapporto esplicativo
la lettera a. D’ora in avanti per le infrazioni delle condizioni salariali e lavorative minime, ai sensi della LDist, da parte dei datori di lavoro stranieri e per le violazioni di un contratto normale di lavoro, ai sensi dell’articolo 360a CO, da parte dei datori di lavoro che assumono lavoratori in Svizzera è prevista una sanzione amministrativa di importo non superiore ai 30 000 franchi. Il livello massimo della sanzione viene quindi innalzato da 5000 a 30 000 franchi.
Inoltre non viene più fatta distinzione tra violazioni lievi e gravi. Spetta all’autorità competente in materia stabilire l’importo della sanzione in base alla gravità della violazione e della colpa e al principio di proporzionalità. Tuttavia per le infrazioni lievi non dovrà essere imposta una sanzione più severa solo perché il limite massimo è stato innalzato a 30 000 franchi. Qualora sia opportuno e proporzionato, anziché una pena pecuniaria, in caso di violazione delle condizioni salariali e lavorative minime da parte di un datore di lavoro straniero, può essere imposto un divieto di offrire servizi. Poiché si tratta di due sanzioni repressive, non possono essere imposte cumulativamente. Le attuali lettere a, b e c dell’articolo 9 capoverso 2 sono state adeguate di conseguenza.
Dalla letteratura emerge che le multe superiori a un determinato importo devono essere trattate come sanzioni penali amministrative24. Anche in base alla giurisprudenza del Tribunale federale le misure amministrative hanno carattere penale o analogo se sono volte a esercitare un effetto deterrente e punitivo e contengono una considerevole minaccia di sanzione. Diverse leggi federali contengono invece sanzioni amministrative pecuniarie che possono raggiungere importi molto elevati. Ad esempio l’articolo 49a della legge federale del 6 ottobre 199525 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (LCart) prevede che un’azienda coinvolta in un accordo illecito venga sanzionata al pagamento di un importo fino al 10 per cento della cifra d’affari realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi. Inoltre le imprese che violano l’obbligo di fornire informazioni o di presentare i documenti possono essere sanzionate con un importo fino a 100 000 franchi (Art. 52 LCart). Anche nel presente disegno di legge verranno introdotte sanzioni pecuniarie amministrative e non sanzioni penali amministrative.
La lettera c prevede ora espressamente la possibilità di sanzionare le violazioni dell’obbligo di diligenza, ai sensi dell’articolo 5 capoverso 3. Finora solo l’articolo 5 capoverso 4 conteneva un rimando alle possibilità di sanzione dell’articolo 9.
Il rimando contenuto nelle attuali lettere a e c all’articolo 7 della legge federale del 22 marzo 197426 sul diritto penale amministrativo (DPA) viene eliminato, poiché superfluo. L’articolo 7 DPA non stabilisce condizioni per sanzionare le aziende a livello amministrativo. Per le autorità competenti in materia di sanzioni è di fondamentale importanza potere sanzionare
un’impresa e non la persona fisica responsabile.
Inoltre si parla ormai solo di imprese che possono essere soggette a una sanzione ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 e non più, come in precedenza, di imprese e persone. L’utilizzo del termine «impresa» è sufficiente. Esso non fa riferimento a forme giuridiche e include quindi sia persone giuridiche sia ditte individuali. Questo aspetto è rilevante in correlazione con la possibilità di sanzionare i fornitori di servizi che dichiarano di svolgere un’attività indipendente, in caso di violazione dell’obbligo di documentazione, ai sensi dell’articolo 1a capoverso 2.
Come in precedenza, alle imprese inadempienti possono essere addossate totalmente o parzialmente le spese dei controlli. La precedente lettera d viene mutata in lettera f.
24
Cfr. Alexander Locher, Verwaltungsrechtliche Sanktionen, Zürich, 2013, RN 173 ff.
25
RS 251
26
RS 313.0
515.0/2008/00413 \ COO.2101.104.7.420038 23/26