Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/106: Partecipazione svizzera al Fondo per la sicurezza interna · 29 pagine

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La Commissione europea definisce, mediante atti di esecuzione, le procedure di rendicontazione dell’applicazione della presente disposizione.

Art. 11 Sostegno operativo per il regime di transito speciale

Secondo il protocollo 5 del trattato di adesione della Lituania, l’UE si assume i costi supplementari sostenuti per l’attuazione dei regolamenti che istituiscono il documento di transito agevolato (FTD) e il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD)9. In tal modo l’UE indennizza la Lituania per la mancata riscossione di diritti per il rilascio di tali documenti a cittadini russi che entrano ed escono dalla regione di Kaliningrad attraverso l’UE. La Lituania riceverà quindi per il periodo 2014–2020 un sostegno operativo di massimo 154 milioni di euro dal Fondo.

Art. 12 Programmazione in linea con i risultati del meccanismo di valuta-

zione e di controllo Schengen

Se una relazione di valutazione Schengen evidenzia eventuali carenze, lo Stato Schengen interessato esamina, di concerto con la Commissione europea e con l’agenzia FRONTEX, le modalità per reagire al risultato emerso e per attuare le raccomandazioni nell’ambito del suo programma nazionale. In tale contesto lo Stato Schengen è tenuto ad assicurarsi che i mezzi finanziari stanziati per il suo programma nazionale

– inclusi i mezzi previsti per il sostegno operativo – siano impiegati per le misure necessarie.

Art. 13 Azioni dell’Unione

Su iniziativa della Commissione europea, le risorse del Fondo possono essere usate per finanziare misure transnazionali dell’Unione, che sono di particolare interesse per l’UE e che mirano a sostenere gli obiettivi generali, specifici e operativi.

Possono essere incentivate le misure dell’Unione aventi i seguenti obiettivi:

– attività preparatorie necessarie per attuare misure relative alle frontiere esterne e ai visti;

– analisi e valutazioni che migliorino la conoscenza della situazione negli Stati Schengen e in Paesi terzi;

– sviluppo di strumenti statistici;

– sostegno e monitoraggio dell’attuazione del diritto e degli obiettivi politici dell’UE negli Stati Schengen, nonché valutazione della relativa efficacia e del relativo impatto nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

– promozione della cooperazione e della formazione comune, nonché individuazione e diffusione delle migliori prassi tra i diversi interlocutori a livello europeo;

– promozione di progetti miranti all’armonizzazione e all’interoperabilità delle misure connesse alla gestione delle frontiere;

– sensibilizzazione dei partecipanti e del pubblico in merito alle strategie e agli obiettivi dell’UE;

9 Cfr. GU L 99 del 17.4.2003 pagg. 8 e 15.