Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/106: Partecipazione svizzera al Fondo per la sicurezza interna · 29 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
Il raggiungimento effettivo degli obiettivi specifici del Fondo è valutato attraverso gli indicatori comuni di cui all’allegato IV del presente regolamento e indicatori specifici per programma previsti nei programmi nazionali.
Per raggiungere gli obiettivi generali e specifici, il Fondo mette a disposizione un contributo per il conseguimento dei seguenti obiettivi operativi:
– promuovere e attuare strategie volte a garantire la sorveglianza efficace delle frontiere esterne;
– istituire un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, che preveda in particolare il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne, dei sistemi di sorveglianza e della cooperazione tra le guardie di frontiera, le dogane, le autorità competenti in materia di immigrazione e asilo e le autorità di perseguimento penale. Attuare misure che contribuiscano alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne, compresi la tratta e il traffico di esseri umani;
– potenziare la collaborazione in materia di visti e la cooperazione consolare, soprattutto al fine di armonizzare le procedure di rilascio dei visti;
– costituire e operare sistemi informatici che sostengano la politica comune dei visti, i controlli alle frontiere e la sorveglianza di frontiera alle frontiere esterne;
– assicurare un’applicazione efficace e uniforme dell’acquis dell’UE in materia di frontiere e visti, nonché del meccanismo di valutazione e monitoraggio di Schengen;
– potenziare la cooperazione tra gli Stati membri e con Paesi terzi al fine di contrastare l’immigrazione illegale.
Le misure finanziate dal Fondo sono attuate nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana. In particolare, le misure rispettano le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, il diritto dell’UE in materia di protezione dei dati, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), il principio di equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi, il diritto di asilo e di protezione internazionale, il principio di non respingimento e gli obblighi internazionali dell’UE e degli Stati membri come quelli derivanti, ad esempio, dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati.
Nel quadro dell’attuazione delle misure, laddove possibile, va riservata particolare attenzione alle persone bisognose di protezione, in prima linea ai minori e ai minori non accompagnati per quanto riguarda la loro assegnazione ai servizi di protezione.
Nell’attuare le misure finanziate mediante il Fondo che sono legate alla sorveglianza delle frontiere marittime, gli Stati membri rispettano i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale e forniscono assistenza alle persone in difficoltà. Le apparecchiature e i sistemi finanziati dal Fondo possono essere utilizzati per operazioni di ricerca e di soccorso.
Su iniziativa degli Stati membri o della Commissione europea, il Fondo contribuisce anche al finanziamento dell’assistenza tecnica richiesta. Pertanto gli Stati Schengen possono ricevere anche un sostegno economico per i costi sostenuti per attuare il Fondo.