Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/106: Partecipazione svizzera al Fondo per la sicurezza interna · 29 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

Nell’ambito dell’Accordo d’associazione a Schengen (AAS)1 tra la Svizzera e la CE/l’UE, la Svizzera si è impegnata a recepire e attuare, in linea di massima, tutti gli sviluppi dell’acquis di Schengen2. Dalla firma dell’Accordo il 26 ottobre 2004, la CE/l’UE ha notificato alla Svizzera circa 170 sviluppi dell’acquis di Schengen.

Il presente rapporto esplicativo riguarda l’approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 515/2014 riguardante il Fondo Sicurezza interna per le frontiere esterne e i visti per il periodo 2014– 20203.

Le consultazioni relative al regolamento (UE) n. 515/2014 sono durate circa tre anni. La Svizzera era rappresentata nel gruppo di esperti della Commissione istituito ad hoc per l’elaborazione delle basi legali del Fondo, nei competenti gruppi di lavoro del Consiglio, nel COREPER e nel Consiglio dei ministri (modalità COMIX), il che le ha permesso di far valere il proprio punto di vista in virtù dei diritti di partecipazione che le spettano secondo l’AAS. La decisione formale è stata presa dalle competenti istituzioni dell’UE.

Il rapporto spiega anche la necessità di stipulare accordi aggiuntivi tra l’UE e la Svizzera e tra l’UE e gli altri Stati associati. In tali accordi sono disciplinati in dettaglio soprattutto l’ammontare del contributo finanziario degli Stati associati e le ulteriori condizioni per la loro partecipazione.

Nell’ottobre 2014 e nel marzo 2015 si sono svolte a Bruxelles due tornate di negoziati relativi a questi accordi aggiuntivi per la partecipazione degli Stati associati al Fondo. Questi ultimi sono riusciti a concordare con la Commissione europea un progetto di accordo. L’accordo aggiuntivo tra la Svizzera e l’UE sarà parafato subito dopo il recepimento definitivo del regolamento (UE) n. 515/2014 da parte della Svizzera.

Il recepimento del presente regolamento non richiede alcuna modifica della legislazione svizzera, dal momento che non viola alcuna disposizione del diritto nazionale. Tuttavia per essere applicato, il regolamento richiede ancora la conclusione del summenzionato accordo aggiuntivo, che sarà sottoposto all’Assemblea federale per approvazione in un secondo momento.

2 Procedura di recepimento degli sviluppi dell’acquis di Schengen

Per il recepimento e l’attuazione degli sviluppi di Schengen, l’articolo 7 AAS prevede la seguente procedura: l’UE notifica immediatamente alla Svizzera l’avvenuta adozione degli atti che costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen. La Svizzera

1 RS 0.362.31

2 Art. 2 par. 3 e art. 7 AAS

3 Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del

16 aprile 2014 che istituisce, nell’ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).