Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/106: Partecipazione svizzera al Fondo per la sicurezza interna · 29 pagine

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Il raggiungimento degli sviluppi auspicati nel settore del sostegno a una politica comune dei visti è misurato in base all’utilizzo comune di locali, ai centri comuni per la presentazione delle domande e alle rappresentanze. Vengono valutati il numero di corsi di formazione tenuti in materia di politica comune dei visti e il numero di collaboratori che ne hanno usufruito. Sono valutati anche il numero degli ufficiali di collegamento impiegati per le questioni relative all’immigrazione sostenuti dal Fondo e il numero dei consolati istituiti o ampliati mediante il Fondo.

I progressi nel settore del sostegno alla gestione delle frontiere sono invece misurati in base al numero dei corsi di formazione tenuti in materia di gestione delle frontiere e il numero di collaboratori che ne hanno usufruito. È valutato anche il numero di infrastrutture per i controlli di frontiera istituite o ampliate grazie al Fondo. Inoltre sono considerati indicatori di misurazione il numero degli attraversamenti di frontiera alle frontiere esterne, nonché il numero delle infrastrutture nazionali per la sorveglianza delle frontiere istituite nel quadro di EUROSUR. Sono valutati anche i numeri relativi all’immigrazione illegale, alla criminalità transfrontaliera e alle situazioni di crisi.

3.4 Il regolamento (UE) n. 514/2014

3.4.1 Basi di riferimento

Il 15 novembre 2011 la Commissione europea ha sottoposto al Consiglio dell’UE e al Parlamento europeo il progetto del regolamento (UE) n. 514/2014. Questo regolamento fa parte di un pacchetto di regolamenti che costituiscono il quadro legale per i due nuovi fondi AMIF e ISF. Il regolamento contiene disposizioni relative al finanziamento delle spese, alla programmazione, alla gestione e al controllo dei fondi, al bilancio, alla redazione delle relazioni, al monitoraggio, nonché alla valutazione, e definisce pertanto le disposizioni attuative dei due fondi. Esso stabilisce il quadro di riferimento per un approccio comune nell’attuazione, garantendo così un trattamento uniforme degli Stati membri che ricevono un sostegno finanziario dai fondi. Dal punto di vista formale il regolamento non è rilevante per Schengen.

3.4.2 Partecipazione della Svizzera all’elaborazione del regolamento

Le consultazioni relative al regolamento (UE) n. 514/2014 si sono tenute a Bruxelles e sono durate circa tre anni. Sebbene dal punto di vista formale il regolamento non sia un atto rilevante per Schengen, gli Stati associati hanno potuto collaborare nei gruppi di lavoro e nei comitati competenti grazie alla decisione COREPER del 18 aprile 2012. In base ad essa la Svizzera era rappresentata nel gruppo di esperti della Commissione istituito ad hoc, nei competenti gruppi di lavoro del Consiglio dell’UE, nel COREPER e nel Consiglio dei ministri (modalità COMIX).

La Svizzera, insieme agli altri Stati associati, ha potuto così far valere il proprio punto di vista in questi diversi gruppi di lavoro e partecipare attivamente ai lavori preparatori per il progetto di regolamento. La decisione formale è stata presa dalle competenti istituzioni dell’UE.