Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/106: Partecipazione svizzera al Fondo per la sicurezza interna · 29 pagine

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Art. 4 Azioni ammissibili

Le misure adottate dagli Stati Schengen nell’ambito dei loro programmi nazionali per raggiungere gli obiettivi specifici elencati nell’articolo 3 del regolamento possono essere finanziate con un contributo dal Fondo. Si tratta in particolare delle misure seguenti:

– infrastrutture, inclusi sistemi necessari per la sorveglianza ai valichi di frontiera;

– attrezzatura operativa, mezzi di trasporto e sistemi di comunicazione necessari per il rilevamento di persone alle frontiere;

– sistemi informatici e di comunicazione per la gestione efficace dei flussi migratori transfrontalieri;

– infrastrutture necessarie nell’ambito della cooperazione consolare e per il rilascio dei visti per soggiorni di breve durata;

– formazione delle guardie di frontiera e del personale consolare;

– distaccamento di ufficiali di collegamento competenti nel settore dell’immigrazione (Immigration Liaison Officers, ILOs) e di consulenti in materia di documenti in Paesi terzi, nonché scambio e distaccamento di guardie di frontiera tra Stati Schengen o tra uno Stato membro e un Paese terzo;

– misure come ad esempio studi, formazione o progetti pilota per l’istituzione e l’attuazione di un sistema integrato di gestione delle frontiere.

Il Fondo sostiene con un contributo finanziario anche misure relative a o condotte in Paesi terzi. Si tratta prevalentemente di:

– sistemi di informazione, strumenti o attrezzature per lo scambio di informazioni;

– misure operative e azioni congiunte con Paesi terzi;

– progetti relativi al Sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EURO-SUR);

– studi, seminari, workshop, conferenze, formazione, attrezzature volti a favorire la cooperazione tra gli Stati Schengen e le istituzioni dell’UE in Paesi terzi.

Le misure attuate alle frontiere esterne temporanee, che ricadono nell’abito dell’articolo 4 paragrafo 1 lettera a (infrastrutture ecc.), non ricevono contributi finanziari dal Fondo. Sono escluse dal finanziamento anche le misure relative al ripristino temporaneo ed eccezionale dei controlli di frontiera alle frontiere interne ai sensi del Codice frontiere Schengen. Lo stesso vale per misure volte esclusivamente al controllo di merci.

3.3.3 Quadro finanziario e di attuazione

Art. 5 Risorse globali e attuazione

La dotazione finanziaria preventivata per l’attuazione del Fondo ammonta a 2,760 miliardi di euro, cui si aggiungono i contributi degli Stati associati. Della dotazione,