Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/106: Partecipazione svizzera al Fondo per la sicurezza interna · 29 pagine
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il termine previsto per la presentazione della relazione finale, sono disimpegnati entro la fine del 2017. Gli importi indebitamente versati vanno rimborsati.
Entro il 30 giugno 201511 gli Stati Schengen devono presentare alla Commissione europea la relazione di valutazione dei risultati delle misure cofinanziate dal Fondo per le frontiere esterne ai sensi della decisione n. 574/2007/CE per il periodo 2011‒2013.
In base alla decisione n. 574/2007/CE, la Commissione europea presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, entro la fine del 2015, la relazione di valutazione per il periodo 2011‒ 2013.
Art. 22 Revisione
Su proposta della Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 30 giugno 2020.
Art. 23 Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il 21 maggio 2014 e si applica dal 1° gennaio 2014.
3.3.5 Allegati
L’allegato I definisce i contributi finanziari assegnati dal Fondo agli Stati Schengen per finanziare i loro programmi nazionali. Tale cifra è composta da un importo minimo e da un importo fisso. La Svizzera riceverà presumibilmente finanziamenti per un totale di 18,92 milioni di euro durante il periodo di validità del Fondo.
L’allegato II elenca le misure specifiche. Si tratta in particolare della cooperazione consolare tra gli Stati Schengen e dell’acquisto di mezzi di trasporto e attrezzatura operativa che l’agenzia FRONTEX ritiene necessari e a cui può fare ricorso in caso di operazioni congiunte.
L’allegato III stabilisce i seguenti obiettivi per il sostegno operativo nell’ambito dei programmi nazionali:
– obiettivo 1: promuovere l’elaborazione e l’attuazione di strategie volte a garantire l’assenza di qualsiasi controllo sulle persone all’atto dell’attraversamento delle frontiere interne. L’attraversamento delle frontiere esterne va però sorvegliato efficacemente, il che implica un maggior numero di controlli sulle persone;
– obiettivo 2: rafforzare la collaborazione in materia di visti e cooperazione consolare;
– obiettivo 3: potenziare i sistemi informatici che sostengono la gestione dei flussi migratori.
L’allegato IV fissa gli indicatori comuni per la misurazione degli obiettivi specifici. Come stabilito nell’articolo 3 del regolamento, gli obiettivi specifici comprendono il sostegno a una politica comune dei visti e a una gestione integrata delle frontiere.
11 Alla riunione del comitato AMIF-ISF del 6 giugno 2014 l’UE ha prorogato questo termine fino al 30 novembre 2015.