Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/106: Partecipazione svizzera al Fondo per la sicurezza interna · 29 pagine
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migrazione e la sicurezza, che abbia come obiettivo la creazione di un’Europa in cui le persone autorizzate possano entrare senza ostacoli, in cui possano circolare e vivere liberamente e in cui i loro diritti siano garantiti e la loro sicurezza assicurata, costituisce un vantaggio per l’UE e per i suoi Paesi partner. In tale contesto la Commissione europea si è pronunciata a favore di una riorganizzazione in due nuovi fondi dei quattro fondi esistenti del Programma quadro «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (fondi SOLID5). I due nuovi fondi sono il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (Asylum, Migration and Integration Fund, AMIF) e il Fondo Sicurezza interna (Internal Security Fund, ISF). L’AMIF è lo strumento in cui sono confluiti i precedenti fondi per i rimpatri, per l’integrazione e per i rifugiati. Poiché l’UE lo ha definito come non rilevante per Schengen, la Svizzera non vi parteciperà. Nel caso dell’ISF, che è composto dagli strumenti ISF-Frontiere e ISF-Polizia6, soltanto l’ISF-Frontiere è stato definito rilevante per Schengen. Pertanto la Svizzera, essendo uno Stato associato a Schengen, è essenzialmente obbligata a parteciparvi nel quadro degli sviluppi dell’acquis di Schengen.
L’ISF-Frontiere è lo strumento che sostituisce il vecchio Fondo per le frontiere esterne, cui la Svizzera ha partecipato retroattivamente dal 2009 e che è giunto a scadenza alla fine del 2013. Come il suo precursore, anche l’ISF-Frontiere è un fondo di solidarietà a sostegno degli Stati Schengen che, a causa delle estese frontiere marittime e/o terrestri o della presenza di importanti aeroporti internazionali, devono sostenere costi elevati per la protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen. Il Fondo intende, da un lato, contribuire a migliorare l’efficienza dei controlli e quindi la protezione delle frontiere esterne, limitando così il numero degli ingressi illegali. Dall’altro lato mira ad agevolare e velocizzare l’entrata delle persone autorizzate. Alla luce della persistente crisi migratoria acquisiscono un’importanza particolare sia l’aspetto della solidarietà sia quello del sostegno alla protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen.
3.2 Partecipazione della Svizzera all’elaborazione del regolamento
Le consultazioni relative al regolamento (UE) n. 515/2014, che costituisce la base legale per l’istituzione dell’ISF-Frontiere, si sono tenute a Bruxelles e sono durate circa tre anni. La Svizzera era rappresentata nel gruppo di esperti della Commissione europea istituito ad hoc, nei competenti gruppi di lavoro del Consiglio dell’UE, nel CO-REPER e nel Consiglio dei ministri (modalità COMIX), il che le ha permesso di far valere il proprio punto di vista nei corrispondenti gruppi di lavoro in virtù dei suoi diritti di partecipazione e di contribuire attivamente in seno al Comitato misto ai lavori
5 Questo programma quadro per gli anni 2007–2013 ha permesso di rafforzare la solidarietà tra gli Stati membri e di adottare determinati provvedimenti per gestire i flussi migratori nell’UE. A tal fine sono stati creati i quattro fondi «Fondo per le frontiere esterne, Fondo per i rimpatri, Fondo per l’integrazione e Fondo per i rifugiati». Per il periodo 2010–2013 (retroattivamente dal 2009) la Svizzera ha partecipato soltanto al Fondo per le frontiere esterne, in quanto unico rilevante per Schengen.
6 Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del
16 aprile 2014 che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio, GU L 150 del 20.05.2014, p. 93.