Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/106: Partecipazione svizzera al Fondo per la sicurezza interna · 29 pagine

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L’autorità designante nomina l’autorità responsabile, assicurandosi che sia in grado di attuare correttamente il Fondo.

L’autorità delegata, che non è obbligatoria, può espletare determinati compiti dell’autorità responsabile sotto la responsabilità di quest’ultima.

In Svizzera sono designate le seguenti tre autorità:

1. la SEM (Sezione Europa) assume il ruolo di autorità responsabile;

2. il Controllo federale delle finanze (CDF) assume il ruolo di autorità di audit;

3. la Segreteria generale del DFGP assume il ruolo di autorità designante ed è com-

petente per la designazione dell’autorità responsabile.

Considerata la complessità dell’attuazione del Fondo e i possibili rischi connessi alla gestione delle risorse, è necessario garantire l’indipendenza delle suddette autorità.

La Svizzera informerà la Commissione europea della designazione formale dell’autorità responsabile dopo l’approvazione del suo programma nazionale (art. 13 par. 1 dell’accordo aggiuntivo).

5.1.6 Ripercussioni finanziarie e sul personale per la Confederazione

Si stima che, nei sette anni di durata dell’ISF-Frontiere, la Svizzera parteciperà al Fondo con un contributo medio pari a 17,6 milioni di franchi (€ 16,75 milioni) l’anno. A tal fine, nel preventivo 2016 e nel piano finanziario 2017–2019, il DFGP ha stanziato complessivamente 73 milioni di franchi per il Fondo. Non appena si conosceranno i costi definitivi e la data del primo versamento, i contributi previsti nel piano finanziario saranno adeguati nel quadro del regolare processo di preventivazione.

Nel corso della durata complessiva del Fondo, la Svizzera riceverà quasi 20 milioni di franchi (€ 19 milioni) per l’attuazione di misure nazionali. Questi stanziamenti sono però vincolati alla condizione che la Svizzera sia in grado di dimostrare l’attuazione di tali misure.

Per quanto riguarda il personale richiesto per la gestione dell’ISF-Frontiere, al momento attuale si prevede che sarà uguale a quello impiegato per la gestione del Fondo per le frontiere esterne. Pertanto si stima un effettivo di due posti a tempo pieno.

La Commissione europea può versare agli Stati partecipanti un importo annuo per l’assistenza tecnica, che viene calcolato in rapporto alle risorse assegnate. Esso serve a finanziare le misure preparatorie e le misure di gestione e controllo, nonché l’ampliamento delle capacità gestionali per l’attuazione del Fondo. L’importo stanziato per l’assistenza tecnica per il periodo 2014‒2020 non può superare il cinque per cento dell’importo totale assegnato agli Stati membri maggiorato di 500 000 euro (art. 16 del regolamento [UE] n. 515/2014). Pertanto lo stanziamento per l’assistenza tecnica per la Svizzera dovrebbe ammontare a un massimo di 1,4 milioni di euro. I costi sostenuti dalle autorità nazionali nei settori dell’infrastruttura e del personale potranno quindi essere almeno parzialmente coperti.

L’eventuale necessità di adeguare determinate strutture della SEM (autorità responsabile), del CDF (autorità di audit) o della Segreteria generale del DFGP (autorità designante) ovvero di aumentare il numero dei posti destinati alla gestione del Fondo, sarà