Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/106: Partecipazione svizzera al Fondo per la sicurezza interna · 29 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
di preparazione del progetto di regolamento. La decisione formale è stata presa dalle competenti istituzioni dell’UE.
3.3 Commento ai singoli articoli
3.3.1 Struttura
Oltre al preambolo, il regolamento (UE) 515/2014 comprende 23 articoli e quattro allegati, che costituiscono parte integrate dell’atto. Gli articoli sono suddivisi in tre capi: il primo contiene le disposizioni generali, il secondo disciplina il quadro finanziario e di attuazione e il terzo riporta le disposizioni finali.
3.3.2 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
L’obiettivo del regolamento è quello di creare, nei settori della gestione delle frontiere esterne e della politica comune dei visti, lo strumento ISF-Frontiere (di seguito: il Fondo). In base al regolamento, il Fondo è istituito per il periodo 2014–2020. Trova applicazione anche il regolamento (UE) n. 514/20147, recante le modalità di attuazione del Fondo.
Art. 2 Definizioni
La disposizione illustra i concetti centrali del regolamento.
Art. 3 Obiettivi
L’obiettivo generale del Fondo è quello di aumentare la sicurezza all’interno dell’UE, agevolando al contempo gli spostamenti legali.
Nell’ambito dell’obiettivo generale, il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:
– sostenere una politica comune in materia di visti soprattutto per facilitare gli spostamenti legittimi e contrastare l’immigrazione illegale;
– sostenere la gestione integrata delle frontiere, ad esempio mediante la condivisione di informazioni tra gli Stati Schengen e tra questi e l’agenzia FRON-TEX, in modo da assicurare un livello uniforme ed elevato di controllo e protezione delle frontiere esterne. L’obiettivo è quello di garantire l’attraversamento agevole delle frontiere esterne conformemente all’acquis di Schengen. Al contempo si intende però anche assicurare l’accesso alla protezione internazionale a quanti ne necessitino e salvaguardare il principio di non respingimento, in conformità con gli obblighi assunti dagli Stati membri nel settore dei diritti umani.
7 Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del
16 aprile 2014 recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, GU L 150 del 20.5.2014, p. 112.