Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/106: Partecipazione svizzera al Fondo per la sicurezza interna · 29 pagine
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si pronuncia in merito all’accettazione del contenuto e al recepimento nel proprio ordinamento giuridico interno. Tale decisione è notificata all’UE nei trenta giorni successivi all’adozione degli atti in questione.
La notifica di un atto da parte dell’UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note, che per la Svizzera rappresenta un trattato internazionale. A seconda del contenuto dell’atto europeo da recepire, per l’approvazione del trattato è competente o il Consiglio federale o il Parlamento (e il Popolo nel quadro del referendum facoltativo).
Se è competente l’Assemblea federale o se per l’attuazione sono richieste modifiche di legge, il Consiglio federale informa l’UE nella sua nota di risposta che il recepimento dello sviluppo può essere vincolante per la Svizzera soltanto previo adempimento dei requisiti costituzionali (art. 7 par. 2 lett. b AAS). In tal caso, per l’approvazione parlamentare, incluso un eventuale referendum, la Svizzera dispone di un termine massimo di due anni, che decorre dalla notifica dello sviluppo da parte dell’UE. La Svizzera informa il Consiglio dell’UE e la Commissione europea dell’adempimento di tutti i requisiti costituzionali. Se non è richiesto referendum, la notifica ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario. Lo scambio di note concernente il recepimento del regolamento entra in vigore al momento della trasmissione della notifica, che equivale alla ratifica dello scambio di note.
Nel presente caso l’UE ha notificato alla Svizzera il regolamento (UE) n. 515/2014 il 7 maggio 2014. Il 6 giugno 2014 il Consiglio federale ha deciso di recepirlo, fatto salvo l’adempimento dei requisiti costituzionali, e ha notificato la propria decisione all’UE il giorno stesso. Pertanto il termine regolare di due anni scade il 7 maggio 2016. Tuttavia, esso non può essere rispettato, poiché le modalità decisive per la partecipazione della Svizzera al Fondo devono essere stabilite in un accordo aggiuntivo e i relativi negoziati con l’UE sono stati avviati soltanto dopo che la Svizzera ha notificato l’intenzione di massima di recepire il regolamento. Con lettera del 3 luglio 2015 indirizzata alla Missione della Svizzera presso l’Unione europea a Bruxelles, la Commissione europea ha pertanto prorogato al 3 luglio 2017 il termine per il recepimento del regolamento da parte della Svizzera.
Se il regolamento (UE) n. 515/2014 non viene recepito entro tale termine massimo, scatta la procedura speciale prevista dall’articolo 7 capoverso 4 AAS, secondo cui entro 90 giorni si deve raggiungere una soluzione condivisa in sede di comitato misto. Se il tentativo fallisce, l’AAS cessa automaticamente di essere applicabile tre mesi dopo la scadenza del termine di 90 giorni4.
3 Il regolamento (UE) n. 515/2014
3.1 Basi di riferimento
In occasione delle consultazioni relative al quadro finanziario pluriennale dell’UE per il periodo 2014–2020, nel novembre 2011 la Commissione europea ha presentato al Consiglio dell’UE e al Parlamento europeo alcune proposte di finanziamento per il settore dell’Interno. Secondo la Commissione europea un progetto integrato per la
4 Cfr. Messaggio concernente l’approvazione degli Accordi bilaterali II, FF 2004 5273, in partic. pag. 5433 segg.