Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/106: Partecipazione svizzera al Fondo per la sicurezza interna · 29 pagine

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– sostegno a diverse reti europee in modo che possano valutare, promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le strategie e gli obiettivi dell’UE;

– sostegno a progetti particolarmente innovativi volti a sviluppare nuovi metodi e/o nuove tecnologie;

– sostegno a misure relative a o in Paesi terzi, come menzionato all’articolo 4.

Le misure dell’Unione sono attuate in conformità con l’articolo 6 del regolamento (UE) n. 514/2014.

Art. 14 Assistenza emergenziale

Questa disposizione prevede che sia assicurato sostegno finanziario dal Fondo nel caso si verifichi una situazione di emergenza. L’assistenza emergenziale è attuata in base al regolamento (UE) n. 514/2014.

Art. 15 Definizione di un programma per lo sviluppo di sistemi informatici

Si intende definire un programma per lo sviluppo di sistemi informatici con l’obiettivo di migliorare la gestione e il controllo dei flussi di attraversamento delle frontiere esterne rafforzando le verifiche e, al contempo, facilitando il passaggio di frontiera ai viaggiatori in regola. Almeno una volta all’anno la Commissione europea informa in merito ai progressi compiuti nello sviluppo di tali sistemi informatici.

In totale sono assegnati allo sviluppo di sistemi informatici futuri 791 milioni di euro dal Fondo. I più importanti progetti informatici sono il Sistema elettronico di ingresso e uscita (Entry/Exit System, EES) e il Programma per i viaggiatori registrati (Registered Traveller Programme, RTP). Grazie all’EES sarà possibile registrare automaticamente alle frontiere esterne dello spazio Schengen l’ingresso e l’uscita di cittadini di Stati non UE/AELS privi di diritto di libera circolazione nell’UE e calcolare la durata del soggiorno dei viaggiatori nello spazio Schengen. In tal modo si intende combattere efficientemente la migrazione illegale, aumentando contemporaneamente la sicurezza nello spazio Schengen. L’RTP offre ai viaggiatori frequenti provenienti da Paesi terzi la possibilità di registrarsi dopo aver effettuato un preventivo controllo di sicurezza. I viaggiatori registrati possono così usufruire di formalità di frontiera agevolate alle frontiere esterne dello spazio Schengen come, ad esempio, l’uso di porte di controllo automatizzato.

Art. 16 Assistenza tecnica

Su iniziativa della Commissione o in suo nome, il Fondo può contribuire annualmente, nel limite di 1,7 milioni di euro, all’assistenza tecnica, ossia ai costi insorti per l’attuazione del Fondo.

3.3.4 Disposizioni finali

Art. 17 Esercizio della delega

Questa disposizione conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati per il periodo dal 21 maggio 2014 al 21 maggio 2021. La Commissione deve redigere una relazione su questa delega di poteri entro il 21 agosto 2020. La delega di