Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/106: Partecipazione svizzera al Fondo per la sicurezza interna · 29 pagine

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Compendio

Il presente rapporto esplicativo riguarda l’approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE)

n. 515/2014 quale sviluppo dell’acquis di Schengen. Inoltre, illustra l’accordo ag-

giuntivo necessario per la partecipazione della Svizzera al Fondo Sicurezza interna.

Situazione iniziale

Nell’ambito dell’Accordo di associazione a Schengen (AAS) tra la Svizzera e la CE/l’UE, la Svizzera si è impegnata a recepire, in linea di massima, tutti gli sviluppi dell’acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS). Nel presente caso si tratta del recepimento di un tale sviluppo.

Il 16 aprile 2014 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE hanno adottato il regolamento (UE) n. 515/2014 che istituisce il Fondo Sicurezza interna nei settori della protezione delle frontiere esterne e della politica dei visti per il periodo 2014–2020. L’atto è stato notificato alla Svizzera il 7 maggio 2014 e il 6 giugno 2014 il Consiglio federale ha deciso di recepirlo, fatto salvo l’adempimento dei requisiti costituzionali (art. 7 cpv. 2 lett. b AAS).

Per espletare la procedura nazionale di approvazione del relativo scambio di note, la Svizzera dispone di un termine massimo di due anni dalla data di notifica da parte dell’UE, incluso un eventuale referendum. Il termine regolare scade il 7 maggio 2016. Tuttavia, la Commissione europea ha concesso alla Svizzera una proroga fino al 3 luglio 2017. Per partecipare al Fondo gli Stati associati a Schengen (Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein) devono concludere con l’UE accordi aggiuntivi, in cui sono disciplinati in dettaglio soprattutto l’ammontare dei contributi finanziari degli Stati associati e le ulteriori condizioni per la loro partecipazione.

Il recepimento del regolamento (UE) n. 515/2014 non richiede modifiche della legislazione svizzera, né viola alcuna disposizione del diritto nazionale. Tuttavia, per essere applicato, il regolamento richiede ancora la conclusione del menzionato accordo aggiuntivo, che sarà sottoposto all’Assemblea federale per approvazione in un secondo momento.

Contenuto

Il regolamento (UE) n. 515/2014 istituisce il Fondo Sicurezza interna nei settori della protezione delle frontiere esterne e della politica dei visti per il periodo 2014–2020, quale strumento successivo al Fondo per le frontiere esterne. Come il suo precursore, il nuovo Fondo intende sostenere con finanziamenti a progetto gli Stati Schengen che, a causa delle estese frontiere marittime e/o terrestri o della presenza di importanti aeroporti internazionali, devono sostenere costi elevati per la protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen. Il Fondo intende contribuire a migliorare l’efficienza dei controlli e la protezione delle frontiere esterne, limitando così il numero degli ingressi illegali. Inoltre vuole permettere all’UE di reagire in modo veloce ed efficace a crisi legate alla sicurezza, che potrebbero mettere in pericolo il funzionamento del sistema Schengen. Considerando la persistente crisi migratoria, il Fondo