Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/106: Partecipazione svizzera al Fondo per la sicurezza interna · 29 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 26Fedlex · Rapporto esplicativo
Gli Stati Schengen devono prefinanziare i progetti. La Commissione europea rimborsa proporzionalmente le spese sostenute dagli Stati Schengen in base alle richieste annuali di pagamento. Il sostegno finanziario del Fondo è una forma di cofinanziamento, pertanto gli Stati Schengen devono sempre assumersi una determinata percentuale dei costi di progetto. Di principio la quota sovvenzionata dal Fondo è pari a un massimo del 75 per cento delle spese finanziabili complessive di un progetto. Nel caso di misure specifiche o di priorità strategiche ai sensi dei regolamenti specifici può tuttavia essere aumentata fino al 90 per cento.
Il 4 novembre 2013, nell’ambito del dialogo politico bilaterale, la Svizzera ha avuto uno scambio con la Commissione europea in merito all’impiego pianificato delle risorse assegnatele. Nella programmazione sono inserite, oltre alle priorità strategiche nazionali, anche priorità strategiche europee. Per la Svizzera si tratta in primo luogo di progetti nel quadro dell’attuazione della strategia della gestione integrata delle frontiere. La programmazione prevede poi, tra l’altro, l’attuazione e lo sviluppo del Sistema d’informazione sui visti (VIS), la cooperazione consolare, nonché l’esercizio del Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). Inoltre gli stanziamenti dal Fondo saranno usati anche per sostenere sviluppi nel settore dei controlli di frontiera negli aeroporti. Non appena si conoscerà la data di partecipazione della Svizzera al Fondo, si procederà a una nuova verifica dei punti chiave della programmazione.
Dato che l’UE metterà a disposizione della Svizzera con tutta probabilità risorse pari a quasi 19 milioni di euro e la quota sovvenzionata delle spese di progetto ammonta a un massimo del 75 ovvero 90 per cento, bisogna partire dal presupposto di progetti del valore complessivo di circa 21–26 milioni di euro affinché la Svizzera possa sfruttare a pieno gli stanziamenti ad essa destinati.
La contabilizzazione di queste risorse è effettuata in base a un progetto elaborato congiuntamente dall’Amministrazione federale delle finanze (AFF) e dalla SEM, che prevede in particolare che tali mezzi siano contabilizzati a favore della Confederazione nella misura in cui la Confederazione si assume il finanziamento dei progetti.
La scelta definitiva dei progetti sarà compiuta non appena l’accordo aggiuntivo entrerà in vigore ovvero sarà applicato e la Commissione europea avrà approvato il programma nazionale.
5.1.5 Sistema di gestione e di controllo
L’attuazione del Fondo richiede che ciascuno Stato istituisca un sistema di gestione e di controllo per l’amministrazione delle risorse ricevute. Tale sistema è costituito da un’autorità responsabile, un’autorità di audit, un’autorità designante e un’autorità delegata, quest’ultima non è però obbligatoria.
L’autorità responsabile è competente per la corretta gestione e il corretto controllo del programma nazionale, nonché per l’intero scambio di comunicazioni con la Commissione europea.
L’autorità di audit si accerta che il sistema di gestione e di controllo funzioni efficacemente, verificando i controlli amministrativi e sul posto già effettuati dall’autorità responsabile.