Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/106: Partecipazione svizzera al Fondo per la sicurezza interna · 29 pagine

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in base al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96. Le autorità svizzere sono tenute ad agevolare tali controlli e ispezioni, che su loro richiesta sono eseguiti congiuntamente.

L’articolo 8 autorizza la Corte dei conti europea a effettuare verifiche in relazione al Fondo sul territorio svizzero in base all’articolo 287 paragrafo 3 TFUE e alla parte prima, titolo X, capo 1 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Le verifiche sono condotte in collaborazione con le autorità di controllo finanziario nazionali.

L’articolo 9 dispone che, per realizzare i suoi progetti, la Svizzera ricorre alle sue leggi interne in materia di appalti pubblici in conformità con le disposizioni dell’accodo multilaterale sugli appalti pubblici dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e con il trattato tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici13. Nelle sue relazioni annuali sull’attuazione del programma nazionale la Svizzera presenta alla Commissione europea una descrizione delle procedure di aggiudicazione e la informa in merito alle procedure svolte.

L’articolo 10 definisce la partecipazione finanziaria della Svizzera al Fondo, per il cui calcolo si applica la chiave di ripartizione di Schengen14. La partecipazione finanziaria definitiva della Svizzera sarà calcolata nel 2019 in base alle cifre del PIL per gli anni 2013‒2017 disponibili al 31 marzo 2019. Per gli anni 2016–2018 la Svizzera verserà un importo annuo pari a 25,11 milioni di euro (fr. 26,36 milioni15). L’importo rimanente sarà dovuto metà nel 2019 e metà nel 2020. L’applicazione di questa formula consente di rispettare per l’intero periodo il metodo di calcolo relativo ai costi operativi fissato per la Svizzera nell’articolo 11 paragrafo 3 dell’AAS.

L’articolo 11 stabilisce che i contributi finanziari della Svizzera per gli anni 2016 e 2017 saranno allocati per il 75 per cento alla revisione intermedia, per il 15 per cento allo sviluppo di sistemi informatici e per il 10 per cento alle misure dell’Unione e all’assistenza emergenziale. Qualora l’accordo aggiuntivo non dovesse entrare in vigore o essere applicato entro il 1° giugno 2017, gli importi già versati dalla Svizzera saranno impiegati per gli stessi obiettivi dei contributi per gli anni 2018–2020.

I contributi per gli anni 2018–2020 saranno destinati per il 40 per cento a misure specifiche, per il 50 per cento allo sviluppo di sistemi informatici e per il 10 per cento alle misure dell’Unione e all’assistenza emergenziale. Gli importi aggiuntivi allocati alla verifica intermedia, alle misure dell’Unione, alle misure specifiche o ai progetti per lo sviluppo di sistemi informatici, saranno attribuiti agli Stati Schengen interessati o alla Commissione europea secondo la procedura prevista nelle pertinenti basi legali. La Commissione europea può utilizzare fino a 181 424 euro dei versamenti effettuati dalla Svizzera per coprire le spese amministrative per i collaboratori interni o esterni che sostengono la Svizzera nell’attuazione del regolamento (UE) n. 515/2014 e dell’accordo aggiuntivo.

L’articolo 12 disciplina l’obbligo del segreto professionale. Secondo questa disposizione tutte le informazioni trasmesse o ricevute ricadono sotto la clausola di confidenzialità. Le informazioni possono essere trasmesse esclusivamente a persone delle istituzioni dell’Unione, degli Stati membri o della Svizzera, che ne devono essere a conoscenza in virtù della loro funzione. Le informazioni hanno il solo fine di tutelare

13 RS 0.172.052.68

14 Cfr. n. 5.1.1.

15 Per i contributi da versare in euro è applicato un tasso di cambio fisso in franchi svizzeri (1 EUR = 1.05 CHF), come stabilito dal Consiglio federale nelle sue direttive dell’11 febbraio 2015 relative al preventivo 2016 e al piano finanziario di legislatura 2017–2019.