Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/106: Partecipazione svizzera al Fondo per la sicurezza interna · 29 pagine
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del primo versamento, i contributi previsti nel piano finanziario saranno adeguati nel quadro del regolare processo di preventivazione.
5.1.2 Inizio dei versamenti della Svizzera nel Fondo
Come affermato al numero 4.2, la Commissione europea è del parere che l’AAS non permette all’UE di parafare l’accordo aggiuntivo finché gli Stati associati non hanno recepito in via definitiva il regolamento (UE) n. 515/2014, cui si riferisce l’accordo aggiuntivo. Dal momento che anche l’accordo aggiuntivo deve essere approvato dall’Assemblea federale, si prevede che la Svizzera potrà partecipare al Fondo soltanto a partire dall’inizio del 2019, con effetto retroattivo dal 2014.
5.1.3 Le risorse assegnate alla Svizzera
Come nel caso del Fondo per le frontiere esterne, la Svizzera riceverà risorse finanziarie anche dal Fondo ISF-Frontiere. Secondo l’allegato I del regolamento (UE)
n. 515/2014, l’UE assegna alla Svizzera complessivamente quasi 20 milioni di franchi (€ 19 milioni) dal nuovo Fondo. Queste risorse sono destinate a finanziare misure e progetti a livello nazionale, transnazionale o comunitario fino a una percentuale massima del 75 per cento dei relativi costi totali (cofinanziamento), ovvero 90 per cento nel caso di misure specifiche. Per ottenere questi stanziamenti la Svizzera deve dimostrare l’attuazione di misure nazionali. Le misure possono anche essere attuate dai Cantoni o eventualmente da privati.
Per l’assegnazione delle risorse, la Svizzera deve presentare alla Commissione europea, entro il 15 febbraio dell’anno successivo all’esercizio finanziario, una relazione sull’attuazione dei programmi nazionali, la contabilità relativa ai pagamenti effettuati, nonché una panoramica delle relazioni di verifica definitive e dei controlli eseguiti. La trasmissione di detti documenti funge da richiesta di pagamento delle risorse assegnate annualmente (art. 15 par. 1 dell’accordo aggiuntivo). Gli stanziamenti a favore della Svizzera dall’ISF-Frontiere sono garantiti, sempreché la Commissione europea approvi il programma nazionale entro il 31 dicembre 2020. Ciò dovrebbe senz’altro essere possibile anche nel caso in cui la Svizzera partecipi al Fondo soltanto a partire dal 2019.
Al momento attuale non è possibile dire se la Svizzera riceverà anche altri stanziamenti.
5.1.4 Programmazione
Nell’ambito del Fondo viene elaborato un programma nazionale per il periodo 2014– 2020, che fissa l’impiego pianificato delle risorse assegnate dal Fondo. Gli stanziamenti dal Fondo destinati agli Stati Schengen sono vincolati ai progetti. Pertanto, per riceverli, è necessario attuare progetti nazionali conformi agli obiettivi indicati dal Fondo. L’articolo 6 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 515/2014 stabilisce che gli Stati membri ovvero gli Stati associati assegnano una quota minima a determinati settori. Si può tuttavia non ottemperare a questa disposizione, purché vi sia una motivazione valida.