Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/106: Partecipazione svizzera al Fondo per la sicurezza interna · 29 pagine

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efficacemente gli interessi finanziari delle Parti contraenti. Le regole elencate corrispondono alle regole di confidenzialità usualmente applicate nell’Amministrazione federale.

Secondo l’articolo 13, non appena approvato il programma nazionale, la Svizzera comunica alla Commissione europea la designazione formale della sua autorità responsabile per la gestione e il controllo delle spese. Inoltre la disposizione stabilisce quali condizioni debbano essere adempiute da tale autorità.

Secondo l’articolo 14 l’esercizio finanziario comincia il 16 ottobre dell’anno N-1 e finisce il 15 ottobre dell’anno N e comprende tutte le uscite e le entrate che hanno avuto luogo in tale periodo e che sono state contabilizzate dall’autorità responsabile.

Secondo l’articolo 15 le spese possono essere oggetto di finanziamento anche se sono state contabilizzate dall’autorità responsabile prima della sua designazione formale. Ciò presuppone che i sistemi di gestione e controllo usati siano essenzialmente gli stessi di quelli impiegati dopo la designazione ufficiale dell’autorità responsabile.

Secondo l’articolo 16 la Svizzera è tenuta a presentare alla Commissione europea, entro il 15 febbraio dell’anno successivo all’esercizio finanziario, la documentazione e le informazioni elencate all’articolo 60 paragrafo 5 lettere b e c del regolamento (Euratom, CE) n. 966/2012. La documentazione presentata costituisce la richiesta di pagamento del saldo annuale.

L’articolo 17 obbliga la Svizzera a trasmettere annualmente alla Commissione europea una relazione sull’attuazione del suo programma nazionale nell’esercizio finanziario precedente e fissa i termini per la presentazione. La prima relazione sarà presentata alla Commissione europea il 15 febbraio successivo all’entrata in vigore o all’applicazione provvisoria del presente accordo aggiuntivo. La Svizzera invierà alla Commissione europea la relazione finale sull’attuazione del suo programma nazionale entro il 31 dicembre 2023.

L’articolo 18 prevede che tutti gli scambi di informazioni tra la Svizzera e la Commissione europea siano effettuati mediante un sistema elettronico per lo scambio di dati messo a disposizione dalla Commissione europea.

Gli articoli 19–21 contengono le disposizioni finali. L’articolo 19 fissa le disposizioni relative all’entrata in vigore dell’accordo aggiuntivo e stabilisce che, fatti salvi eventuali requisiti costituzionali, le Parti contraenti applicano provvisoriamente l’accordo aggiuntivo, eccetto l’articolo 5, dal primo giorno successivo alla firma. L’articolo 20 disciplina la validità illimitata dell’accordo aggiuntivo, nonché la sua denuncia con termine di tre mesi. L’articolo 21 definisce le lingue dell’accordo aggiuntivo.

L’allegato fa riferimento al regolamento (UE) n. 515/2014 e stabilisce la base di calcolo per il pagamento dei contributi della Svizzera nel Fondo per gli anni 2019 e 2020, fissando contemporaneamente anche le relative condizioni di pagamento.

Per il calcolo dei contributi finanziari della Svizzera per gli anni 2019 e 2020 si determina la quota del suo PIL annuo per gli anni 2013–2017 rispetto alla somma totale dei PIL di tutti gli Stati partecipanti al Fondo per gli anni 2013–2017. L’indice che ne risulta è applicato all’importo menzionato nell’articolo 5 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 515/2014 (€ 2,760 miliardi). Il risultato corrisponde al contributo finanziario effettivo che la Svizzera deve versare nel Fondo nel corso della sua durata complessiva. A questo importo vanno però sottratti i contributi già versati dalla Svizzera per