Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/106: Partecipazione svizzera al Fondo per la sicurezza interna · 29 pagine

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1,551 miliardi di euro sono destinati ai programmi nazionali degli Stati Schengen. Ulteriori 791 milioni di euro sono allocati allo sviluppo di sistemi informatici nuovi ed esistenti per il controllo delle entrate e delle uscite nello spazio Schengen e 154 milioni di euro al sostegno del regime di transito speciale della Lituania8. I rimanenti 264 milioni di euro sono messi a disposizione per il finanziamento delle cosiddette misure dell’Unione e per l’assistenza emergenziale della Commissione europea, nonché per l’assistenza tecnica. Di tale somma almeno il 30 per cento, ovvero 79,2 milioni di euro, deve essere utilizzato per le misure dell’Unione. In virtù del paragrafo 2 il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti annuali nei limiti del quadro finanziario pluriennale.

Anche gli Stati associati partecipano al Fondo e stipulano con l’UE accordi aggiuntivi contenenti disposizioni relative ai loro contributi finanziari e alle modalità complementari di partecipazione. I contributi degli Stati associati vanno a sommarsi alle risorse globali del Fondo. Di conseguenza, la dotazione finanziaria complessiva del Fondo risulterà superiore alla cifra indicata all’articolo 5 del regolamento.

Art. 6 Risorse per le azioni ammissibili negli Stati membri

Come indicato nell’articolo 5, 1,551 miliardi di euro del Fondo sono destinati agli Stati membri per i loro programmi nazionali. Tale contributo è ripartito come segue: 1,276 miliardi di euro costituiscono la base per i programmi nazionali e sono ripartiti tra i singoli Stati membri secondo l’allegato I. Si prevede che la Svizzera riceverà 18,92 milioni di euro durante il periodo di validità del Fondo per il finanziamento del suo programma nazionale. Ulteriori 147 milioni di euro del Fondo sono previsti per misure specifiche. I restanti 128 milioni di euro confluiscono nella revisione intermedia.

Gli Stati Schengen sono tenuti a investire le risorse loro attribuite per l’attuazione dei loro programmi nazionali come segue:

– almeno il 10 per cento per sviluppare EUROSUR;

– almeno il 25 per cento per la politica dei visti e la gestione delle frontiere esterne;

– almeno il 5 per cento per sostenere i servizi consolari nei Paesi terzi, rafforzare la gestione integrata delle frontiere, accrescere l’interoperabilità dei sistemi di gestione delle frontiere tra gli Stati Schengen e per misure di accompagnamento previa consultazione con l’agenzia FRONTEX.

Gli Stati membri possono discostarsi da tali percentuali minime, purché motivino la loro scelta nel programma nazionale, spiegando perché l’assegnazione di risorse inferiori a tali minimi non pregiudica il conseguimento del pertinente obiettivo.

Per poter perseguire gli obiettivi del Fondo anche in caso di circostanze impreviste e garantire l’impiego efficace delle risorse finanziarie disponibili, alla Commissione è

8 Secondo il protocollo 5 del trattato di adesione della Lituania, l’EU si assume i costi supplementari sostenuti per l’attuazione dei regolamenti che istituiscono il documento di transito agevolato (FTD) e il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) (GU L 99 del 17.4.2003 p. 8 e GU L 99 del 17.4.2003 p. 15). In tal modo l’UE indennizza la Lituania per la mancata riscossione di diritti per il rilascio di tali documenti a cittadini russi che entrano ed escono dalla regione di Kaliningrad attraverso l’UE.