Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/106: Partecipazione svizzera al Fondo per la sicurezza interna · 29 pagine
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7.3 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. sono sottoposti a referendum facoltativo i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 della legge federale del 13 dicembre 2002 sull’Assemblea federale (legge sul Parlamento, LParl) contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che, in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale.
Il presente trattato internazionale (scambio di note concernente il recepimento del regolamento [UE] n. 515/2014) contiene, tra l’altro, disposizioni relative alla partecipazione finanziaria della Svizzera al Fondo, nonché all’esecuzione di controlli sul posto effettuati in Svizzera dalle istituzioni europee insieme agli organi di controllo nazionali. Si tratta quindi di disposizioni importanti che contengono norme di diritto ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 lettera c (controlli, meccanismo di intervento e strutturazione del controllo finanziario a livello nazionale) e lettera e (finanziamento) Cost..
Il decreto federale che approva lo scambio di note va pertanto sottoposto a referendum facoltativo secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost..
7.4 Trasposizione nel diritto nazionale
Il regolamento (UE) n. 515/2014 è un atto giuridico dettagliato del Parlamento europeo e del Consiglio, che non viola alcuna disposizione del diritto nazionale. Pertanto non deve essere trasposto nel diritto nazionale. Tuttavia, per essere applicato, richiede ancora la conclusione dell’accordo aggiuntivo menzionato; tale accordo sarà sottoposto all’Assemblea federale per approvazione in un secondo momento.
7.5 Necessità della consultazione
Secondo l’articolo 3 paragrafo 1 lettera c della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (LCo), la procedura di consultazione è indetta per la preparazione di trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost..