Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/106: Partecipazione svizzera al Fondo per la sicurezza interna · 29 pagine

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Art. 9 Programmi nazionali

Nel redigere i programmi nazionali, che devono essere sottoposti all’esame e all’approvazione della Commissione europea, gli Stati Schengen mirano a conseguire i seguenti obiettivi:

– sviluppare EUROSUR;

– sostenere i servizi consolari nei Paesi terzi per gestire meglio i flussi migratori;

– rafforzare la gestione integrata delle frontiere per potenziare in particolare il relativo scambio di informazioni tra gli Stati Schengen;

– migliorare la cooperazione tra gli Stati Schengen per quanto riguarda i sistemi di gestione delle frontiere;

– sostenere misure di accompagnamento volte a promuovere l’armonizzazione della gestione delle frontiere, in particolare per quanto concerne l’ambito tecnologico;

– garantire l’applicazione corretta e uniforme dell’acquis dell’UE in materia di controllo di frontiera e visti;

– preparare gli Stati Schengen a far fronte a future minacce e possibili pressioni alle frontiere esterne, così che possano reagire in modo mirato e veloce.

Per perseguire tali obiettivi, gli Stati Schengen possono sostenere, nell’ambito dei loro programmi nazionali, corrispondenti misure in Paesi terzi.

Per ottimizzare le misure di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne pianificate dagli Stati Schengen, e quindi garantire coerenza ed efficienza in termini di costi, la Commissione consulta l’agenzia FRONTEX in merito ai progetti di programmi nazionali.

Art. 10 Sostegno operativo nell’ambito dei programmi nazionali degli Stati

membri

Gli Stati Schengen possono utilizzare fino al 40 per cento dell’importo loro assegnato nell’allegato I per finanziare il sostegno operativo alle loro autorità. Si tratta, ad esempio, dei costi operativi dei sistemi informatici, delle spese per il personale, nonché delle spese per la modernizzazione e la sostituzione di attrezzature (cfr. allegato III del regolamento). Per ottenere il sostegno operativo gli Stati Schengen devono rispettare l’acquis dell’UE in materia di frontiere e visti, adempiere gli obiettivi dei loro programmi nazionali, nonché ottimizzare la cooperazione con gli altri Stati membri per quanto riguarda il controllo delle frontiere e le connesse ripercussioni.

A tal fine, prima dell’approvazione dei programmi nazionali, la Commissione europea valuta la situazione di partenza negli Stati Schengen che hanno espresso l’intenzione di chiedere un sostegno operativo.

Il sostegno operativo è concesso soltanto a condizione che sia impiegato per perseguire gli obiettivi di cui all’allegato III.

Il sostegno operativo è seguito congiuntamente dalla Commissione europea e dallo Stato Schengen interessato per assicurare in particolare lo scambio di informazioni necessario a tal fine.