Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/106: Partecipazione svizzera al Fondo per la sicurezza interna · 29 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo
3.4.3 Relazione con l’acquis di Schengen
Il regolamento (UE) n. 514/2014 contiene, tra l’altro, disposizioni attuative per il Fondo Sicurezza interna. Ciononostante, contrariamente al parere degli Stati associati, l’UE l’ha classificato dal punto di vista formale come non rilevante per Schengen, anche se poi lo ha notificato agli Stati associati come rilevante per Schengen nella misura in cui le sue disposizioni sono necessarie per l’attuazione del Fondo. La relazione del regolamento con l’acquis di Schengen è stata poi esplicitamente sancita nel considerando 3 dell’accordo aggiuntivo. Di conseguenza l’accordo aggiuntivo costituisce la base legale per il recepimento del regolamento (UE) n. 514/2014 e i due atti saranno sottoposti insieme all’Assemblea federale per approvazione in un secondo momento. Fino a tale data la Svizzera non applicherà il regolamento.
4 Necessità di un accordo aggiuntivo
4.1 Situazione iniziale
Dal momento che il Fondo è un’istituzione dell’UE e la Svizzera non è membro dell’UE, le regole necessarie per la partecipazione della Svizzera e degli altri Stati associati al Fondo devono essere stabilite in rispettivi accordi aggiuntivi. Essi prevedono soprattutto disposizioni relative al metodo di calcolo della partecipazione finanziaria degli Stati associati al Fondo, la data di inizio del versamento dei contributi, nonché le competenze delle istituzioni europee nei settori del controllo finanziario e della lotta alla corruzione in relazione alle somme versate dal Fondo agli Stati associati. Si tratta di un accordo aggiuntivo come quello stipulato dalla Svizzera in relazione alla sua partecipazione al Fondo per le frontiere esterne12. La base legale per la conclusione di un tale accordo è costituita dall’articolo 5 paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 515/2014.
4.2 Svolgimento dei negoziati
La delegazione svizzera era guidata dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), ed era composta anche da rappresentanti della Direzione degli affari europei (codirezione) e della Direzione del diritto internazionale pubblico del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), dell’Ufficio federale di giustizia (UFG) e della Missione della Svizzera presso l’Unione europea a Bruxelles.
Nell’ottobre 2014 e nel marzo 2015 si sono svolte a Bruxelles due tornate di negoziati relativi agli accordi aggiuntivi per la partecipazione al Fondo degli Stati associati. Questi ultimi sono riusciti a concordare con la Commissione europea un progetto di accordo. L’accordo aggiuntivo tra la Svizzera e l’UE sarà parafato subito dopo il recepimento definitivo del regolamento (UE) n. 515/2014 da parte della Svizzera.
Sorprendentemente, prima della seconda tornata di negoziati, la Svizzera e gli altri Stati associati sono stati informati ufficiosamente che, secondo il nuovo parere della Commissione europea, l’AAS non permette di parafare l’accordo aggiuntivo finché gli Stati associati non hanno recepito definitivamente il regolamento (UE)