Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/106: Partecipazione svizzera al Fondo per la sicurezza interna · 29 pagine
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conferito il potere di adottare atti delegati per adeguare, se necessario, l’importo di 128 milioni di euro stabilito per la revisione intermedia.
Art. 7 Risorse per le azioni specifiche
In aggiunta alla dotazione di 1,276 miliardi di euro indicata nell’allegato I, gli Stati Schengen possono ricevere un importo aggiuntivo, purché sia previsto nel programma nazionale. Tale importo aggiuntivo può essere impiegato esclusivamente per le misure specifiche di cui all’allegato II.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per rivedere, se giudicato opportuno, l’elenco delle misure specifiche riportato nell’allegato II. Gli importi aggiuntivi sono assegnati agli Stati Schengen interessati con decisioni individuali di finanziamento che ne approvano o rivedono il rispettivo programma nazionale.
Art. 8 Risorse nell’ambito della revisione intermedia
Per la revisione intermedia la Commissione europea tiene conto, entro il 1° giugno 2017, dei seguenti fatti:
1. l’onere sostenuto dagli Stati membri nella gestione delle frontiere;
2. le relazioni di valutazione elaborate nel quadro del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen;
3. i livelli di minaccia alle frontiere esterne per il periodo 2017‒2020; nonché
4. i fattori che hanno pregiudicato la sicurezza delle frontiere esterne nel periodo 2014‒2016.
L’importo complessivo di 128 milioni di euro per la revisione intermedia è distribuito tra gli Stati membri secondo le seguenti percentuali: 45 per cento per le frontiere marittime esterne, 38 per cento per le frontiere terrestri esterne e 17 per cento per gli aeroporti. Va tenuto conto che la Svizzera non dispone né di frontiere marittime esterne né di frontiere terrestri esterne.
Le risorse finanziarie disponibili per i singoli aeroporti sono stabilite in base alla mole di lavoro, tenendo conto del numero di persone che entrano nello spazio Schengen attraverso l’aeroporto e del numero di cittadini di Paesi terzi cui è negato l’ingresso. Per le frontiere marittime e terrestri esterne viene effettuata una speciale analisi dei rischi.
Previa consultazione con gli Stati Schengen e con l’agenzia FRONTEX e tenendo conto dell’analisi dei rischi di quest’ultima, la Commissione europea determina livelli di minaccia per ciascuna sezione di frontiera esterna degli Stati membri per il periodo 2017‒2020, prendendo in considerazione gli oneri della gestione delle frontiere esterne da parte dei singoli Stati Schengen, nonché possibili future tendenze dei flussi migratori.
Gli importi aggiuntivi sono assegnati agli Stati Schengen interessati con decisioni individuali di finanziamento che ne approvano o rivedono il rispettivo programma nazionale.