Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/106: Partecipazione svizzera al Fondo per la sicurezza interna · 29 pagine
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gli anni 2016–2018. Una metà dell’importo restante sarà versata nel 2019 e l’altra nell’anno seguente.
La Svizzera deve versare il proprio contributo finanziario in euro. L’importo dovuto nel 2019 dovrà essere saldato entro un massimo di 45 giorni dal ricevimento della nota di debito. Ai versamenti tardivi è applicato un interesse di mora del 3,5 per cento senza sollecito.
In caso di modifica degli stanziamenti d’impegno annuali decisi dall’autorità di bilancio dell’UE, l’indice summenzionato va applicato alla dotazione finanziaria complessiva per gli anni 2014–2019 e allo stanziamento d’impegno per l’anno 2020, come previsto nel progetto di bilancio generale dell’UE per l’esercizio finanziario 2020 e approvato dalla Commissione europea.
5 Ripercussioni del regolamento (UE) n. 515/2014
5.1 Per la Confederazione
5.1.1 Contributo finanziario della Svizzera
Il preventivo per la dotazione finanziaria per l’attuazione del Fondo per il periodo 2014–2020 è pari a un totale di 2,760 miliardi di euro; gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale (cfr. art. 5 par. 2 del regolamento [UE] n. 515/2014). Nel 2016 la Commissione europea verificherà il funzionamento del quadro finanziario pluriennale 2014–2020, tenendo pienamente conto della situazione economica e delle proiezioni macroeconomiche aggiornate. Considerando il perdurare della crisi migratoria non è da escludere che la dotazione finanziaria del Fondo venga aumentata nell’ambito di tale revisione. Inoltre i contributi finanziari degli Stati associati non sono inclusi nei 2,760 miliardi di euro. Di conseguenza la dotazione finanziaria del Fondo risulterà superiore all’importo indicato all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 515/2014.
La partecipazione finanziaria della Svizzera al Fondo è disciplinata nell’articolo 10 e nell’allegato dell’accordo aggiuntivo. Il calcolo dei contributi annui della Svizzera si basa sulla chiave di ripartizione di Schengen prevista all’articolo 11 paragrafo 3 dell’AAS. Per stabilire l’ammontare dei contributi si determina la quota del PIL annuo della Svizzera rispetto alla somma totale dei PIL di tutti gli Stati partecipanti al Fondo (Stati membri dell’UE e Stati associati). Infine questo indice viene applicato alla somma annuale di riferimento, che corrisponde alla somma delle risorse assegnate complessivamente agli Stati partecipanti per l’anno in questione.
Al momento attuale i costi definitivi della partecipazione della Svizzera al Fondo non possono essere ancora quantificati con certezza. Si può tuttavia partire dal presupposto di un valore stimato pari a circa 123,165 milioni di franchi (€ 117,3 milioni) per la durata complessiva del Fondo. Per i sette anni previsti ciò significherebbe una partecipazione annua di circa 17,6 milioni di franchi (€ 16,75 milioni).
Nel preventivo 2016 e nel piano finanziario 2017–2019 il DFGP ha stanziato complessivamente 73 milioni di franchi per il Fondo. A causa dell’adesione tardiva della Svizzera al Fondo, il primo versamento sarà presumibilmente dovuto nel 2019, ma retroattivamente fino al 2014. Non appena si conosceranno i costi definitivi e la data