Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/106: Partecipazione svizzera al Fondo per la sicurezza interna · 29 pagine

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n. 515/2014. Tuttavia, il 28 settembre 2015 la Commissione europea ha confermato per scritto agli Stati associati di non avere intenzione di modificare il contenuto dell’accordo aggiuntivo concordato fino a quel momento.

Una volta terminata la procedura parlamentare per il recepimento del regolamento (UE) n. 515/2014 e sempreché non si faccia ricorso al referendum, la Svizzera può notificare all’UE, immediatamente dopo la scadenza del termine referendario, che la procedura interna di recepimento è conclusa. Lo scambio di note concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 515/2014 entra in vigore al momento della trasmissione di questa notifica, che equivale alla ratifica dello scambio di note. Subito dopo si può procedere a parafare l’accordo aggiuntivo.

4.3 Contenuto dell’accordo aggiuntivo

L’accordo aggiuntivo permette alla Svizzera di partecipare integralmente al Fondo e disciplina i relativi diritti e obblighi.

L’accordo aggiuntivo comprende, oltre al preambolo, 21 articoli e un allegato, che costituisce parte integrante dell’accordo.

Il preambolo statuisce che il regolamento (UE) n. 515/2014 è uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’AAS. Inoltre sottolinea che l’articolo 5 paragrafo 7 di detto regolamento prevede che gli Stati associati partecipino al Fondo e che stipulino accordi aggiuntivi per stabilire le disposizioni complementari necessarie a tal fine, incluse quelle che garantiscono la tutela degli interessi finanziari dell’UE e il potere di controllo della Corte dei conti. Inoltre sancisce che anche il regolamento (UE)

n. 514/2014 costituisce per la Svizzera uno sviluppo dell’acquis di Schengen nella misura in cui le sue disposizioni sono necessarie per l’attuazione del Fondo.

L’articolo 1 fissa il campo di applicazione dell’accordo aggiuntivo, che contiene le disposizioni complementari necessarie per la partecipazione della Svizzera al Fondo.

L’articolo 2 stabilisce che la Svizzera adotta le misure necessarie per garantire che siano rispettate le pertinenti disposizioni concernenti la gestione e il controllo delle finanze fissate nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e nel derivante diritto dell’Unione. La disposizione definisce le prescrizioni rilevanti e dispone la loro applicazione nel territorio svizzero.

L’articolo 3 obbliga la Svizzera a impiegare sul suo territorio le risorse finanziarie ricevute secondo il principio dell’economicità della gestione finanziaria.

L’articolo 4 vieta a tutti gli attori finanziari che espletano sul territorio svizzero compiti legati alla gestione finanziaria relativa all’attuazione del Fondo di compiere azioni che potrebbero causare un conflitto di interessi.

L’articolo 5 stabilisce che le decisioni della Commissione europea, che impongono un pagamento a soggetti giuridici (persone fisiche e giuridiche) diversi da Stati, costituiscono titoli esecutivi sul territorio svizzero. Inoltre questa disposizione illustra lo svolgimento della procedura di esecuzione.

L’articolo 6 obbliga la Svizzera ad adottare tutte le misure idonee a contrastare frodi e altre attività illegali contrarie agli interessi finanziari dell’Unione.

L’articolo 7 autorizza la Commissione europea (Ufficio europeo per la lotta antifrode, OLAF) a effettuare controlli e ispezioni sul territorio svizzero in relazione al Fondo e