Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/106: Partecipazione svizzera al Fondo per la sicurezza interna · 29 pagine

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poteri è tacitamente prorogata per un periodo di tre anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano alla proroga entro il 21 febbraio 2021.

La delega di poteri può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Gli effetti della decisione di revoca decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE o da una data successiva ivi specificata.

Non appena adotta un atto delegato, la Commissione europea lo notifica immediatamente al Parlamento europeo e al Consiglio. L’atto delegato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione europea che non intendono sollevare obiezioni.

Art. 18 Procedura di comitato

La Commissione è assistita dal comitato Asilo, migrazione e integrazione e fondi sicurezza interna (comitato AMIF). In base agli articoli 2 e 3 della Convenzione comitatologia10 gli Stati associati hanno il diritto di partecipare nei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi (cosiddetti comitati comitatologia) per quanto concerne tutte le questioni relative a Schengen. In particolare possono esprimere la loro posizione e avanzare suggerimenti.

Art. 19 Applicabilità del regolamento (UE) n. 514/2014

Al Fondo si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 514/2014 (cfr. n. 3.4).

Art. 20 Abrogazione

La decisione n. 574/2007/CE, con cui è stato istituito il Fondo per le frontiere esterne, è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2014.

Art. 21 Disposizioni transitorie

Il presente regolamento non è connesso né dal punto di vista giuridico né dal punto di vista finanziario con decisioni che la Commissione europea ha preso sulla base della decisione n. 574/2007/CE. Ciononostante, nell’adottare decisioni di finanziamento dal Fondo, la Commissione europea tiene conto delle misure stabilite in base alla decisione n. 574/2007/CE prima del 20 maggio 2014 aventi un’incidenza finanziaria nel periodo di cofinanziamento. I finanziamenti approvati dalla Commissione europea nel periodo 2013‒2014, per i quali non le sono stati trasmessi i documenti richiesti entro

10 Convenzione del 22 settembre 2011 tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen; RS 0.362.11.