Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/42: Modifica dell'ordinanza sulle foreste · 27 pagine

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BOZZA del 23.9.2015 per l'indagine conoscitiva

o persone. Tra le misure di riduzione del rischio di incendio rientrano la raccolta, la sminuzzatura o la rimozione degli avanzi dei tagli, che potrebbero prendere fuoco.

Capoverso 1 lettere d ed e: La lettera d introduce, per ragioni di completezza, il monitoraggio degli organismi nocivi sul territorio, già citato esplicitamente allʼarticolo 27 capoverso 1 LFo. Un altro nuovo importante provvedimento dei Cantoni è l’informazione mirata e adeguata nonché la sensibilizzazione in materia di organismi nocivi (lett. e), che permettono di prevenire una propagazione dell’infestazione in zone indenni. Devono essere informati di un’eventuale infestazione di organismi nocivi anche, ad esempio, i proprietari della foresta e del terreno colpiti.

Capoverso 1 lettera f: Il ripopolamento dopo i danni alla foresta è già disciplinato, in linea di massima, dall’articolo 23 LFo, che prevede l’obbligo di ripopolamento delle radure. Tale obbligo vale tuttavia solo in caso di radure dovute a interventi dell’uomo o a fenomeni naturali compromettenti la stabilità o la funzione protettiva della foresta. La revisione dell’OFo dispone, invece, il ripopolamento dopo danni alla foresta (lett. f) che ne mettano in grave pericolo le funzioni (art. 27 cpv. 1 LFo). Il modo di procedere cambia a seconda dell’infestazione. Dove possibile bisogna lasciare che la superficie boschiva si rigeneri naturalmente; qualora, però, manchino piante madri adatte alla stazione o la rinnovazione naturale sia impossibile o difficile per altri motivi, si deve ricorrere all’impianto di nuovi esemplari.

Capoverso 2: Viene introdotta anche la rendicontazione allʼUFAM, a sua richiesta, sui provvedimenti adottati (cpv. 2). Essa può riguardare, ad esempio, i provvedimenti presi contro nuovi casi di infestazione provocati da organismi nocivi particolarmente pericolosi o contro gravi infestazioni di altri organismi nocivi. Tale rendicontazione permette allʼUFAM di assolvere il compito di coordinamento di cui al nuovo articolo 29 capoverso 1 lettera b dell’OFo e gli obblighi derivanti dall’accordo agricolo con l’UE. Sulla base di questa rendicontazione, inoltre, può essere verificata l’efficienza delle misure adottate e possono essere aggiornate, se del caso, le strategie e direttive di cui al nuovo articolo 29 capoverso 1 lettera a dell’OFo. La rendicontazione viene coordinata, nella misura del possibile, con altri rilevamenti per contenere il lavoro a carico dei Cantoni.

Articolo 31

Art. 31 cpv.2

Il piano di prevenzione comprende provvedimenti forestali, provvedimenti venatori e provvedimenti per il miglioramento e lʼacquietamento degli spazi vitali come pure un controllo dellʼefficacia dei provvedimenti assunti.

Secondo lʼarticolo 31 capoverso 1 dell’OFo, se si producono danni causati dalla selvaggina nonostante la regolazione degli effettivi, si stabilisce un relativo piano di prevenzione (chiamato nella prassi piano bosco–selvaggina). Lʼaiuto allʼesecuzione Bosco e selvaggina dellʼUFAM, pubblicato nel 2010, raccomanda per tale piano i seguenti ambiti d’intervento (e le rispettive misure)13:

1. misure nell’ambito della caccia (per la regolazione della selvaggina e per una maggiore tranquillità degli habitat);

2. misure forestali (misure di prevenzione attiva dei danni da selvaggina per migliorare l’habitat e garantire maggiore tranquillità alla selvaggina, misure di prevenzione passiva quali recinzioni o protezioni individuali chimiche e meccaniche);

3. misure agricole (per migliorare l’habitat e garantire maggiore tranquillità alla selvaggina);

4. misure negli ambiti turismo, tempo libero e pianificazione del territorio (per migliorare l’habitat e garantire maggiore tranquillità alla selvaggina).

13 Ufficio federale dellʼambiente UFAM (ed.) 2010: Aiuto allʼesecuzione Bosco e selvaggina. La gestione integrata del capriolo, del camoscio, del cervo e del loro habitat. Pratica ambientale n. 1012, 24 pagg., p. 17.