Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/42: Modifica dell'ordinanza sulle foreste · 27 pagine
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BOZZA del 23.9.2015 per l'indagine conoscitiva
considerate nella pianificazione delle strutture di raccordo forestale. Misure di accompagnamento devono impedire o ridurre al minimo eventuali effetti negativi. D’altro canto, molti habitat di animali e piante richiedono strutture da aperte a rade nel bosco, che possono essere create mediante una gestione forestale adeguata, il che a sua volta presuppone strutture di raccordo di base. La promozione delle strutture di raccordo forestale deve soddisfare anche i requisiti di cui all’articolo 43 capoverso 7.
Capoverso 4: I requisiti fissati in questo capoverso per chi offre corsi per l’aumento della sicurezza sul lavoro (vale a dire il possesso di una formazione riconosciuta dalla Confederazione) sono precisati dal DATEC nell’ordinanza di cui all’articolo 34 capoverso 2.
Capoverso 5: I provvedimenti per la cura dei popolamenti giovani devono tenere conto delle esigenze della selvicoltura naturalistica di cui all’articolo 20 capoverso 2 della LFo.
Capoverso 6: Gli aiuti finanziari globali per la produzione di materiale di riproduzione forestale continueranno ad essere accordati solo se viene presentato un progetto di costruzione o piano di gestione approvato dal Cantone, corredato di preventivo e garanzia di finanziamento (attuale art. 42 cpv. 3 OFo).
[Fatto salvo l’appianamento delle divergenze sull’integrazione della LFo]
Capoverso 7: Gli aiuti finanziari globali per le strutture di raccordo sono concessi solo se non esiste nessuna pianificazione cantonale nel senso di una strategia di ottimizzazione secondo i commenti al capoverso 1 lettera j e sela struttura corrisponde ai requisiti di cui all’articolo 13a, secondo cui costruzioni e impianti forestali quali le strade devono servire alla gestione della foresta, il loro fabbisogno deve essere dimostrato e le dimensioni devono essere conformi alle condizioni regionali. Non deve inoltre opporvisi nessun interesse pubblico preponderante. Sono fatte salve le altre condizioni del diritto federale e cantonale. Sussiste così anche la garanzia che il raccordo rispetta la foresta come ambiente naturale di vita. A seconda delle circostanze, possono essere necessarie misure di accompagnamento, come ad esempio barriere, per limitare le attività del tempo libero.
Articolo 44
Art. 44 cpv. 1 e 4
Abrogati
Capoverso 1: D’ora in avanti i contributi federali per la formazione pratica degli operatori forestali in possesso di un titolo universitario (in precedenza chiamata pratica forestale) e per la formazione e la retribuzione degli insegnanti saranno accordati globalmente attraverso gli accordi programmatici per il settore della gestione forestale (art. 43 cpv. 1 lett. f). L’articolo 44 capoverso 1, pertanto, può essere abrogato.
Capoverso 4: La promozione della formazione degli operai forestali è disciplinata dall’articolo 43 capoverso 1 lettera e. L’articolo 44 capoverso 4, pertanto, può essere abrogato.
Articolo 66
Art. 66 Rimando, rubrica, nonché cpv. 3