Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/42: Modifica dell'ordinanza sulle foreste · 27 pagine
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BOZZA del 23.9.2015 per l'indagine conoscitiva 5. supplemento per il ritrovamento di organismi nocivi per ogni carico di container150
6. supplemento per il ritrovamento di organismi nocivi per ogni campione/analisi350
Importando in Svizzera merci imballate in contenitori di legno grezzo o utilizzando legno grezzo per fissare le merci nei container vi è il pericolo che insieme al legno vengano introdotti anche organismi nocivi. Molto importante a questo riguardo è la cosiddetta ISPM n. 15 (ISPM 15), una normativa fitosanitaria internazionale pubblicata dal segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (IPPC). L’ISPM 15 mira all’armonizzazione tra gli Stati firmatari dell’IPPC delle prescrizioni per le importazioni, al fine di impedire l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi presenti negli imballaggi in legno.
Per impedire il più possibile l’ingresso in Svizzera di organismi nocivi vengono eseguiti controlli sugli imballaggi in legno negli aeroporti, ai confini, nelle stazioni di trasbordo e anche nelle aziende così da individuare eventuali tracce di insetti vivi, larve o segatura fresca prodotta dagli insetti. A seguito della comparsa nel nostro Paese dell’organismo di quarantena Anoplophora glabripennis (tarlo asiatico del fusto), il Servizio fitosanitario federale (SFF) ha emanato la «Decisione di portata generale relativa aIl’applicazione dello standard ISPM 15 alle importazioni con imballaggi di legno provenienti da Paesi terzi», in vigore dal 1° luglio 2012. A partire da tale data tutti i container provvisti di una determinata voce di tariffa doganale sono soggetti all’obbligo di annuncio e possono essere controllati: nel 2013 e nel 2014 sono stati effettuati 2664 rispettivamente 2706 controlli.
I controlli previsti dall’ISPM 15 hanno costi elevati, che al momento sono sostenuti interamente dalla Confederazione (SFF); tuttavia, l’ordinanza sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’ambiente (ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM, OE-UFAM; RS 814.014) prevede che per la loro esecuzione possano essere riscossi emolumenti (OE-UFAM, allegato, n. 3a lett. c e d). Se, inoltre, dai controlli delle merci emergono tracce di organismi nocivi e viene emanata una decisione, può essere applicata una tariffa oraria di 140 franchi per il dispendio impiegato (OE-UFAM, art. 4 cpv.2). Le basi giuridiche di riferimento sono la legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010) e l’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti (OgeEm; RS 172.041.1).
L’attuale emolumento minimo di 50.-- franchi (allegato, n. 3a lett. c OE-UFAM) è ampiamente al di sotto dei costi effettivi e l’applicazione di una tariffa oraria in caso di ritrovamento di organismi nocivi (art. 4 cpv. 2 OE-UFAM) è inappropriata e onerosa sul piano amministrativo. Per tali ragioni finora non è stato riscosso alcun emolumento.
La presente modifica dell’ordinanza ha pertanto lo scopo di trasferire, conformemente al principio di causalità, almeno una parte di questi costi elevati al loro stesso responsabile. Ciò sgraverà il bilancio della Confederazione.
I costi annui per l’applicazione dell’ISPM 15, incluso il dispendio supplementare per la riscossione di una tassa dal diretto responsabile dei costi, sono stimati intorno a 1,2 milioni di franchi. Se i costi dei controlli effettuati sui circa 2700 container (anno di riferimento: 2014) venissero addossati completamente ai diretti responsabili, ne deriverebbe un emolumento molto elevato, pari a circa 440 franchi, e assai superiore ad altri emolumenti simili riscossi in Svizzera e all’estero. Siccome, inoltre, esiste anche un interesse pubblico a impedire l’introduzione di organismi nocivi nel nostro Paese, non si deve necessariamente obbligare il responsabile dei costi ad assumerli completamente. Alla luce di quanto appena esposto, un emolumento minimo di 200 franchi è da ritenersi adeguato e ragionevole. Tale emolumento minimo permetterà di coprire circa il 45 per cento dei costi e porterà ogni anno circa 540 000 franchi di nuove entrate alla Confederazione (senza i supplementi descritti qui di seguito). L’emolumento minimo di 200 franchi, riscosso per ogni container controllato, copre i costi per la registrazione dell’annuncio, il viaggio del responsabile dei controlli, l’esecuzione dei controlli, l’attesa o i preparativi sul posto (max. 15 minuti) e il successivo iter amministrativo. A ciò si aggiungono singoli supplementi per l’eventuale lavoro aggiuntivo richiesto al responsabile dei controlli:
- supplemento per ritardo ai controlli (dopo 15 minuti di attesa);