Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/42: Modifica dell'ordinanza sulle foreste · 27 pagine
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BOZZA del 23.9.2015 per l'indagine conoscitiva
possiedono sufficiente esperienza professionale. Oltre agli incaricati e alla loro manodopera sottostanno altresì all’obbligo di formazione le persone che prestano servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile e che nell’ambito del loro servizio sono chiamate ad eseguire lavori di raccolta di legname in bosco e hanno diritto a indennità di perdita di guadagno15.
Capoverso 3: Questo capoverso precisa i lavori di raccolta del legname che sottostanno all’obbligo di formazione. Si tratta dei lavori di raccolta eseguiti con o senza macchinari di grosse dimensioni, quindi ad esempio anche l’esbosco con i cavalli dei tronchi abbattuti. Altri lavori quali la cura dei popolamenti giovani o la manutenzione delle strade forestali non rientrano nel campo di applicazione dellʼarticolo 21a della LFo. Non sono interessati dallʼobbligo di formazione nemmeno i lavori di raccolta del legname eseguiti al di fuori di rapporti diretti tra mandatari e datori di lavoro, per esempio i lavori di raccolta del legname nel proprio bosco privato16.
Capoverso 4: I corsi devono riservare una particolare attenzione alla raccolta del legname nella foresta dopo un evento naturale (sgombero del legname). In una simile situazione, infatti, il rischio di incidenti è particolarmente elevato e in una prima fase degli interventi sono spesso impiegate persone senza una formazione specifica in ambito forestale, ad esempio per lo sgombero delle vie di comunicazione o per la riparazione delle linee elettriche aeree danneggiate.
Articoli 36-37
Capitolo 5, Sezione 2 (art. 36-37)
Abrogata
Il cosiddetto certificato di eleggibilità, che risale ai tempi dello statuto di funzionario e della verifica della reputazione ivi connessa18, è abolito e con esso è abrogato lʼarticolo 29 capoverso 3 della LFo. È quindi abrogata anche la sezione 2 del capitolo 5 (art. 36 e 37) dellʼattuale OFo («Eleggibilità a funzioni superiori nel servizio forestale pubblico»).
Articolo 37a
Art. 37a
(art. 33 e 34)
1L’UFAM è competente per i rilevamenti dei dati sulle foreste.
2In collaborazione con l’FNP, rileva:
a. nell’inventario forestale nazionale, i dati di base concernenti le stazioni, le funzioni e lo stato delle foreste;
b. i processi di sviluppo a lungo termine nelle riserve forestali naturali.
3Nell’ambito del proprio mandato di base, l’FNP rileva mediante programmi di ricerca a lungo termine il carico ambientale degli ecosistemi forestali.
4bisL’Ufficio federale di statistica (UST) è responsabile del sondaggio annuale nelle aziende forestali (statistica forestale svizzera).
5L’UFAM informa le autorità e la popolazione in merito ai rilevamenti.
15 FF 2014 4254
16 FF 2014 4254
18 FF 2014 4261