Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/42: Modifica dell'ordinanza sulle foreste · 27 pagine
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BOZZA del 23.9.2015 per l'indagine conoscitiva
- supplemento per mancato rispetto dell’obbligo di annuncio (cui si aggiunge l’emolumento minimo): il container deve essere controllato in un secondo momento presso l’importatore;
- supplemento per materiali d’imballaggio non conformi (etichettatura non conforme o quota di corteccia eccessiva).
- supplemento in caso di ritrovamento di organismi nocivi per ogni carico di container: per il lavoro aggiuntivo richiesto ai responsabili del controllo;
- supplemento in caso di ritrovamento di organismi nocivi per ogni campione che deve essere inviato per l’analisi all’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP).
L’implementazione di questi emolumenti è facile e veloce. I controlli sono eseguiti in base al potenziale di rischio delle merci importate, ossia del materiale del loro imballaggio: è controllato fino al 100 per cento delle spedizioni ad alto rischio, mentre quelle meno rischiose sono controllate a campione. È così garantito un trattamento equo degli operatori del mercato.
4.5 Modifica dell’ordinanza sulla protezione dei vegetali
Articolo 15
Art. 15 cpv. 3 e 4
3Se la situazione fitosanitaria lo esige, l’UFAG può, nei limiti delle proprie competenze, estendere l’obbligo di controllo alle merci menzionate nell’allegato 5 parte A provenienti da Stati membri dell’UE.
4Se la situazione fitosanitaria lo esige, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) può, nei limiti delle proprie competenze, estendere l’obbligo di controllo alle merci menzionate nell’allegato 5 parte A provenienti da Stati membri dell’UE.
Capoverso 3: L’articolo 52 distingue già chiaramente le sfere di competenza dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e dell’UFAM (cfr. art. 52 più avanti). È pertanto superfluo precisare nuovamente in questo capoverso le competenze dell’UFAG.
Capoverso 4: Conformemente al nuovo articolo 49 capoverso 3 secondo periodo della LFo, viene delegata direttamente all’UFAM la facoltà di estendere, nei limiti delle proprie competenze, l’obbligo di controllo per le merci importate. Anche in questo caso è superfluo precisare nuovamente le sfere di competenza dell’UFAM, essendo queste ultime già definite chiaramente nell’articolo 52.
Articolo 50
Art. 50
Gli aiuti finanziari per le misure di protezione della foresta sono disciplinati dagli articoli 40–40b dell’ordinanza del 30 novembre 199227 sulle foreste.
Gli articoli cui si rimanda in questa disposizione devono essere corretti sulla base della presente modifica dell’OFo. Inoltre, il concetto di protezione delle essenze forestali, non più attuale, è sostituito con quello più completo di protezione della foresta.
Articolo 51
Art. 51 cpv. 2
27 RS 921.01