Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/42: Modifica dell'ordinanza sulle foreste · 27 pagine
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BOZZA del 23.9.2015 per l'indagine conoscitiva
Siccome le misure si sono rivelate efficaci, il nuovo capoverso 2 istituisce ora l’obbligo di inserirle nel piano bosco–selvaggina. Le misure volte al miglioramento e all’acquietamento degli spazi vitali di cui al capoverso 2 comprendono sia le misure agricole (punto 3 della lista qui sopra) sia le misure negli ambiti del turismo e del tempo libero (punto 4 della lista qui sopra).
Articolo 32
Art. 32 Formazione e formazione continua sul piano teorico e pratico
(Art. 29 cpv. 1 e cpv. 2)
1L’UFAM, in collaborazione con le scuole universitarie, i Cantoni e altre organizzazioni interessate, provvede al mantenimento delle conoscenze e delle capacità acquisite durante gli studi, come pure all’introduzione ’d’innovazioni teoriche e pratiche.
2Dopo aver consultato i Cantoni, l’UFAM emana direttive su requisiti, contenuto, certificato nonché garanzia di qualità della formazione continua sul piano pratico.
3I Cantoni provvedono, insieme all’UFAM, a garantire il numero necessario di posti per la formazione continua sul piano pratico.
Premessa: Alla luce dei cambiamenti che hanno interessato le scuole universitarie (scuole universitarie professionali e università), il nuovo articolo 29 capoverso 2 della LFo prevede, a differenza di quello ancora in vigore, che la Confederazione provveda non più solo alla formazione e alla formazione continua degli ingegneri forestali presso i Politecnici federali ma, in collaborazione con i Cantoni, alla formazione e alla formazione continua sul piano teorico e pratico in campo forestale a ogni livello universitario (art. 29 cpv. 2 LFo). È abrogata la disposizione che prevede che la Confederazione regoli l’eleggibilità a posti superiori nel servizio forestale pubblico (attuale art. 29 cpv. 3 LFo).
Capoverso 1: Il capoverso 1 concretizza il succitato mandato del Legislatore relativamente alla formazione continua sul piano teorico e pratico. La nuova rubrica di questo articolo recita «Formazione e formazione continua sul piano teorico e pratico». Lʼattuale capoverso 1, che incarica i Politecnici federali della formazione continua degli ingegneri forestali, è abrogato. Come in precedenza, lʼUFAM continua a provvedere, in collaborazione con gli attori interessati, al mantenimento delle conoscenze e delle capacità acquisite durante gli studi, come pure all’introduzione ’d’innovazioni teoriche e pratiche; a seguito, tuttavia, dei cambiamenti che hanno riguardato le scuole universitarie e gli altri attori interessati, i Politecnici federali sono stati sostituiti dalle scuole universitarie. Tra le altre organizzazioni interessate figurano, ad esempio, le scuole specializzate superiori o istituti di ricerca quale l’FNP. Lʼofferta per la formazione continua sul piano teorico in ambito forestale si basa su una strategia di formazione elaborata congiuntamente dallʼUFAM e dalla Conferenza degli ispettori forestali cantonali
(CIC)14. Essa prevede di affidare in futuro la formazione continua sul piano teorico e pratico in ambito forestale a una piattaforma comune gestita dagli attori elencati al capoverso 1.
Capoverso 2: I requisiti della formazione continua sul piano pratico sono fissati in direttive emanate dall’UFAM ed elencati al capoverso 2. Il certificato che dimostra lʼesperienza pratica acquisita si consegue di norma assolvendo un tirocinio presso il servizio forestale pubblico. Per garantire in tutto il Paese lo stesso livello qualitativo del tirocinio le direttive devono precisare, tra l’altro, obiettivi, standard qualitativi e durata minima nonché l’autorità incaricata della sua organizzazione.
La formazione continua sul piano pratico è incentrata sul conseguimento di esperienza pratica nei compiti di polizia forestale nonché delle competenze necessarie per la salvaguardia duratura di tutte le funzioni della foresta. Sarà ancora possibile far riconoscere eventuali altre formazioni o esperienze pratiche fatte in ambito forestale. LʼUFAM è tenuto a consultare i Cantoni prima di emanare le direttive di cui al capoverso 2; di fatto, però, le elabora direttamente insieme ad essi per i seguenti motivi: da una parte perché i Cantoni sono i datori di lavoro dei direttori di un circondario o di un settore forestale
14 Ufficio federale dellʼambiente (UFAM) e Conferenza degli ispettori forestali cantonali (CIC): Bildungsstrategie Wald Schweiz, maggio 2013 (non disponibile in italiano)