Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/42: Modifica dell'ordinanza sulle foreste · 27 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo
BOZZA del 23.9.2015 per l'indagine conoscitiva
2Il DATEC è competente per i seguenti ambiti:
a. alberi e arbusti forestali all’interno e all’esterno delle foreste nonché piante selvatiche minacciate;
b. altre piante e parti di piante che possono compromettere notevolmente le funzioni della foresta.
Nella ripartizione delle competenze dei dipartimenti federali è ora affidata al DATEC anche la responsabilità per altre piante e materiale vegetale che possono compromettere notevolmente le funzioni della foresta. È così sancita la competenza della Confederazione anche al di fuori della foresta di protezione e della foresta, in particolare negli spazi verdi pubblici e privati (giardini, parcheggi, ecc.), ossia anche nei casi in cui non sono interessati né piante agricole coltivate né l’ortoflorovivaismo. Si colma così una grave lacuna nella lotta agli organismi nocivi (si veda pure l’art. 37a LFo), dal momento che anche dagli spazi verdi delle zone abitate possono provenire pericoli per la foresta.
Articolo 52
Art. 52 cpv. 2
2L’UFAM è competente, ai fini della presente ordinanza e delle prescrizioni che su di essa si basano, per i seguenti ambiti:
a. alberi e arbusti forestali all’interno e all’esterno delle foreste nonché piante selvatiche minacciate;
b. altre piante e parti di piante che possono compromettere notevolmente le funzioni della foresta.
A seguito dell’ampliamento della sfera di competenza del DATEC (cfr. art. 51 qui sopra) vengono modificate anche le competenze dell’UFAM.
Articolo 55
Art. 55 Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio
L’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio è competente per gli aspetti scientifici e tecnici delle questioni relative alla protezione della foresta.
Il concetto di protezione delle essenze forestali, non più attuale, viene sostituito con quello più completo di protezione della foresta.
Articolo 59
Art. 59 cpv.2
2Contro le decisioni prese in base all’articolo 52 capoverso 2 può essere mossa opposizione presso l’UFAM entro il termine di dieci giorni.
Il capoverso 1 prevede la possibilità di fare opposizione contro le decisioni dell’UFAG. Conformemente al nuovo articolo 46 capoverso 4 della LFo, viene introdotta una procedura di opposizione anche contro le decisioni emanate dall’UFAM per gli ambiti di sua competenza. Siccome nel caso di una decisione impugnabile mediante opposizione l’autorità che la emana non è tenuta a sentire preliminarmente le parti in causa (art. 30 cpv. 2 lett. b della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura