Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/42: Modifica dell'ordinanza sulle foreste · 27 pagine
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BOZZA del 23.9.2015 per l'indagine conoscitiva
nel nostro Paese rientrano invece nellʼambito di applicazione dellʼordinanza sulle foreste: può trattarsi sia di altri organismi nocivi alloctoni sia di organismi nocivi autoctoni.
Articolo 29
Art. 29 Compiti della Confederazione
(art. 26 e 27a cpv. 2)
1Per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta lʼUFAM adempie in particolare i seguenti compiti:
a. stabilisce, con la partecipazione dei Cantoni interessati, strategie e direttive per eventi naturali e organismi nocivi;
b. coordina i provvedimenti dei Cantoni di importanza intercantonale;
c. stabilisce i provvedimenti dei Cantoni, se il coordinamento di cui alla lettera b non è sufficiente.
2L’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP) adempie, nei limiti del proprio mandato di base, i seguenti compiti:
a. organizza, insieme ai servizi forestali cantonali, il rilevamento di dati importanti ai fini della protezione della foresta;
b. informa sulla comparsa di organismi nocivi o di altri fattori che possono mettere in pericolo la foresta;
c. presta consulenza in materia di protezione della foresta ai servizi specializzati federali e cantonali.
Capoverso 1 lettera a: La lettera a dellʼarticolo 29 dell’OFo affida allʼUFAM il compito di stabilire, con la partecipazione dei Cantoni interessati, le strategie e le direttive della Confederazione per determinati eventi naturali e organismi pericolosi. Si tratta, da una parte, della gestione di eventi naturali, come lʼuragano Lothar del 1999, e il manuale dellʼUFAM relativo ai danni da tempesta8 ne è un esempio; dallʼaltra della gestione dei rischi legati agli organismi nocivi pericolosi e particolarmente pericolosi, la cui vigilanza e lotta sono regolate attraverso istruzioni specifiche in apposite linee guida nazionali: un esempio è la guida per la gestione dei rischi legati al tarlo asiatico del fusto9. La collaborazione con i Cantoni di cui alla lettera a prevede lʼanalisi tempestiva e completa delle diverse situazioni cantonali, così da poterle prendere in considerazione, e la possibilità per i Cantoni di esprimere un parere in merito alle direttive nazionali.
Capoverso 1 lettere b e c: Lʼesecuzione della legge forestale spetta, in linea di principio, ai Cantoni. Ciò vale anche per la prevenzione e la riparazione dei danni alle foreste10. Basandosi sullʼarticolo 26 capoverso 3 LFo, le lettere b e c stabiliscono i casi in cui lʼUFAM può, se del caso, coordinare lʼesecuzione, in particolare in presenza di un’infestazione di organismi nocivi in più Cantoni (lett. b). Soltanto sussidiariamente, ossia se il solo coordinamento delle misure non dovesse bastare a prevenire e riparare efficacemente i danni alla foresta, lʼUFAM può stabilire anche i provvedimenti da adottare in una zona costituita da più Cantoni (lett. c), garantendo così un intervento efficace. Il Consiglio federale si avvale quindi solo in parte della competenza riconosciuta alla Confederazione per stabilire i provvedimenti intercantonali (art. 26 cpv. 3 LFo).
Capoverso 2: Già lʼattuale articolo 30 capoverso 2 dell’OFo, basato sugli articoli 26 e 31 della LFo, affida all’FNP i compiti qui citati (rilevamento dati, informazione e consulenza in materia di protezione
8 UFAM 2008: Manuale relativo ai danni da tempesta. Aiuto all’esecuzione per far fronte ai danni alle foreste provocati da tempeste d’importanza nazionale. Pratica ambientale n. 0801. Ufficio federale dellʼambiente, Berna. III edizione rivista, 241 pagg. (inclusi terza parte e allegato)
9 Servizio fitosanitario federale (SFF): Leitfaden zum Umgang mit dem Asiatischen Laubholzbockkäfer ALB, 2013 (Entwurf zur Erprobung) - italiano non disponibile.
10 FF 2014 4257