Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/42: Modifica dell'ordinanza sulle foreste · 27 pagine
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BOZZA del 23.9.2015 per l'indagine conoscitiva
Articolo 43
Art. 43, rubrica, cpv. 1 lett. a ed e−j, nonché cpv. 4–7
Gestione forestale
1L’ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti volti a migliorare la redditività della gestione forestale è stabilito:
a. per le basi della pianificazione cantonale: secondo l’estensione della superficie forestale cantonale e della superficie forestale presa in considerazione nella pianificazione o in
un’analisi ’dell’effetto dei provvedimenti;
e. per la promozione della formazione professionale di operai forestali: secondo il numero delle giornate di corso frequentate;
f. per la formazione pratica di operatori forestali con un titolo universitario: secondo il numero delle giornate di formazione frequentate;
g. per la cura dei popolamenti giovani: secondo gli ettari di popolamenti giovani da curare;
h. per l’adeguamento mirato dei popolamenti forestali alle condizioni climatiche in mutamento: secondo il numero di ettari di superficie interessati da provvedimenti;
i. per la produzione di materiale di riproduzione forestale: secondo l’infrastruttura e l’equipaggiamento degli essicatoi forestali nonché il numero delle specie arboree importanti per la diversità genetica nelle piantagioni da seme.
[Fatto salvo l’appianamento delle divergenze sull’integrazione della LFo]
j. per la costruzione o l’acquisto nonché per il ripristino di strutture di raccordo: secondo il numero di ettari di superficie forestale raccordata.
4Gli aiuti finanziari globali per la promozione della formazione professionale di operai forestali sono accordati solo se i corsi sul miglioramento della sicurezza sul lavoro sono offerti da erogatori di corsi che possiedono una formazione riconosciuta dalla Confederazione.
5Gli aiuti finanziari globali per la cura dei popolamenti giovani e per l’adeguamento mirato dei popolamenti forestali alle condizioni climatiche in mutamento sono accordati solo se i relativi provvedimenti soddisfano i requisiti della selvicoltura naturalistica.
6Gli aiuti finanziari per la produzione di materiale di riproduzione forestale sono accordati solo se è stato presentato un progetto di costruzione o piano di gestione approvato dal Cantone, corredato di preventivo e garanzia di finanziamento.
[Fatto salvo l’appianamento delle divergenze sull’integrazione della LFo]
7Gli aiuti finanziari globali per le strutture di raccordo sono concessi solo se non esiste nessuna pianificazione cantonale e se l’impianto corrisponde ai requisiti di cui all’articolo 13a e rispetta la foresta come ambiente naturale di vita.
Rubrica: A causa dell’omonima associazione mantello su scala nazionale, in Svizzera l’attuale rubrica «Economia forestale» viene associata, per antonomasia, ai detentori e/o proprietari di foreste e alle loro aziende forestali. L’articolo 38a e la presente disposizione, però, non sono incentrati sul sostegno a proprietari e imprese, bensì sulla promozione di provvedimenti mirati della gestione delle foreste secondo l’articolo 20 segg. della LFo. La nuova rubrica dell’articolo 38a e della presente disposizione recita pertanto «Gestione forestale»24.
Capoverso 1 lettera a: D’ora in avanti, oltre alle pianificazioni e ai progetti potrà essere finanziata come parte delle basi della pianificazione cantonale sovraziendale anche l’analisi ’dell’effetto delle misure adottate, che valuta cioè gli effetti della promozione dei provvedimenti per la diversità biologica di cui all’articolo 41.
24 FF 2014 4266