Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/42: Modifica dell'ordinanza sulle foreste · 27 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
BOZZA del 23.9.2015 per l'indagine conoscitiva
fuori della foresta (cpv. 2). Oggi simili distinzioni non appaiono più opportune: conta soltanto, infatti, che le funzioni della foresta non vengano compromesse gravemente4, a prescindere che la causa siano eventi di portata nazionale o regionale o che debbano essere adottate misure allʼinterno o allʼesterno della foresta. Conformemente al nuovo articolo 26 capoverso 1 della LFo, pertanto, il Consiglio federale ha il compito di emanare prescrizioni su «provvedimenti intesi a prevenire e riparare danni dovuti a eventi naturali o a organismi nocivi e che possono mettere in grave pericolo la foresta nelle sue funzioni».
Il nuovo articolo 28 dell’OFo («Principi») dà una definizione del concetto di danni alla foresta di cui allʼarticolo 26 capoverso 1 della LFo e sancisce il rapporto tra gli articoli 28 – 30 dell’OFo e le disposizioni dellʼordinanza sulla protezione dei vegetali per l’ambito degli organismi nocivi.
2.2.3 Compiti della Confederazione
Secondo le nuove disposizioni della legge forestale la Confederazione è tenuta ad adoperarsi affinché siano eseguiti provvedimenti al confine di Stato e a stabilire e coordinare i provvedimenti intercantonali adottati dai Cantoni all’interno del Paese (art. 26 cpv. 3 LFo). La Confederazione deve inoltre stabilire, con la partecipazione dei Cantoni interessati, strategie e direttive per provvedimenti contro gli organismi nocivi (art. 27a cpv. 2 LFo).
Lʼarticolo 29 dell’OFo («Compiti della Confederazione») designa lʼUfficio federale dellʼambiente
(UFAM; cpv. 1) e lʼIstituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP; cpv. 2) quali servizi della Confederazione preposti a tali compiti e precisa questi ultimi: lʼUFAM è responsabile, con la partecipazione dei Cantoni interessati, di stabilire strategie e direttive per la prevenzione e la riparazione di danni alla foresta e di coordinare i provvedimenti intercantonali dei Cantoni (cpv. 1); l’FNP continua ad essere incaricato dei compiti di natura scientifica quali il rilevamento di dati e la consulenza (cpv. 2).
2.2.4 Compiti dei Cantoni
Fatti salvi i compiti della Confederazione di cui allʼarticolo 29 dell’OFo, i Cantoni sono tenuti ad adottare i provvedimenti necessari alla prevenzione e riparazione dei danni alla foresta (art. 27 cpv. 1 LFo). Lʼarticolo 30 dell’OFo precisa questi provvedimenti in una lista non esaustiva, che comprende in particolare la lotta agli organismi nocivi in determinate aree attraverso la loro eliminazione e il loro contenimento o la limitazione dei danni (lett. c) nonché il monitoraggio del territorio (lett. d).
2.2.5 Finanziamento
Le nuove disposizioni della legge forestale in materia di finanziamento delle misure di prevenzione e riparazione dei danni alla foresta (art. 37a e 37b LFo) sono concretizzati dagli articoli 40a («Provvedimenti contro danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione») e 40b dell’OFo («Indennità per costi»).
Lʼarticolo 48a della LFo, che prevede la possibilità di addossare a chi li ha causati per colpa propria i costi di provvedimenti adottati o ordinati dalle autorità per prevenire un pericolo o pregiudizio imminente per la foresta, come pure per accertarlo ed eliminarlo, è applicabile direttamente senza essere precisato nellʼordinanza.
2.3 Adattamento ai cambiamenti climatici
La foresta e le sue funzioni sono fortemente interessate dai cambiamenti climatici, che si prevede porteranno a un continuo aumento oltre che delle temperature medie anche di fenomeni naturali estremi, quali siccità e tempeste; anche pericoli quali incendi forestali o infestazioni di organismi dannosi potrebbero aumentare. Siccome le mutate condizioni stazionali potrebbero compromettere le funzioni forestali, occorre migliorare la resistenza e la capacità di adattamento dei popolamenti forestali agli
4 FF 2014 4259