Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/42: Modifica dell'ordinanza sulle foreste · 27 pagine
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BOZZA del 23.9.2015 per l'indagine conoscitiva
Articolo 40a
Art. 40a Provvedimenti contro danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione
(art. 37a)
1L’ammontare delle indennità globali destinate a provvedimenti per la prevenzione e la riparazione di danni al di fuori della foresta di protezione è stabilito in base:
a. al pericolo rappresentato per le funzioni della foresta;
b. al numero di ettari interessati da provvedimenti;
c. alla qualità della prestazione fornita.
2L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato.
3Le indennità possono essere accordate singolarmente per provvedimenti non prevedibili e particolarmente onerose. Il contributo ai costi ammonta al massimo al 40 per cento ed è stabilito in base al capoverso 1 lettere a e c.
4Le indennità possono essere accordate soltanto se i relativi provvedimenti soddisfano i requisiti della selvicoltura naturalistica e sono conformi alle strategie e direttive dell’UFAM in materia di protezione della foresta.
Premessa: Già in virtù del diritto vigente i Cantoni sono tenuti ad adottare misure contro i danni alla foresta anche al di fuori della foresta di protezione (art. 41 segg. OPV e art. 28 OFo); attualmente, tuttavia, la Confederazione fornisce un sostegno finanziario soltanto per provvedimenti adottati all’interno di quest’ultima (art. 50 OPV in combinato disposto con l’art. 40 OFo). Il nuovo articolo 37a della LFo introduce una nuova fattispecie per l’erogazione di sussidi ai fini del sostegno finanziario dei Cantoni nell’adempimento dei compiti connessi ai danni alla foresta dovuti a danni biotici e abiotici al di fuori delle foreste di protezione, ed elimina così questa disparità di trattamento21. L’art. 40a disciplina i dettagli del finanziamento dei provvedimenti contro i danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione di cui all’articolo 37a della LFo. Secondo il capoverso 1 della disposizione transitoria della presente modifica dell’OFo, per i provvedimenti contro danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione che sono realizzati prima del 31 dicembre 2019 l’ammontare delle indennità può essere stabilito in base all’entità delle misure stesse invece che secondo i criteri di cui all’articolo 40a capoverso 1: ciò significa che per il primo periodo programmatico (sino a fine 2019) le sovvenzioni possono basarsi sui costi, derogando temporaneamente all’articolo 37a capoverso 3 della LFo (cfr. più avanti la disposizione transitoria al paragrafo 4.6).
Capoverso 1: A partire dal 1° gennaio 2020 i provvedimenti contro i danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione di cui al nuovo articolo 37a della LFo saranno sussidiati in base ai criteri elencati alle lettere a, b e c (cfr. più avanti cpv. 1 della disposizione transitoria alla modifica del ...). Alla lettera a figura il grado di pericolo cui sono esposte la funzione protettiva, sociale ed economica della foresta: ciò significa che in caso di comparsa di nuovi organismi nocivi hanno la priorità le misure immediate per la loro eliminazione, come stabilito nelle direttive e strategie di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera a (che secondo il capoverso 4 devono essere rispettate) e la OPV. Un altro criterio è il numero di ettari interessati dai provvedimenti (lett. b): ciò significa che i provvedimenti per danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione sono sussidiati con una somma forfettaria a seconda della superficie. Il criterio della qualità della fornitura della prestazione (lett. c), infine, impone il rispetto di certi standard qualitativi fissati nel manuale dell’UFAM «Accordi programmatici nel settore ambientale». Per il prossimo periodo programmatico 2016-2019 deve essere considerata la disposizione transitoria illustrata al paragrafo 4.6.
Capoverso 2: Come nel caso degli altri accordi programmatici nel settore ambientale, l’importo esatto delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato sulla base dei criteri di cui al capoverso 1. Si procede come previsto all’articolo 46 segg. dell’OFo e nel manuale dell’UFAM «Accordi programmatici nel settore ambientale».
21 FF 2014 4264