Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/42: Modifica dell'ordinanza sulle foreste · 27 pagine
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BOZZA del 23.9.2015 per l'indagine conoscitiva
4 Commenti ai singoli articoli
4.1 Modifica dellʼordinanza sulle foreste
Articolo 19
Art.19 cpv. 2 lett. a
2I provvedimenti di cura dei popolamenti giovani comprendono:
a. la cura del novelleto e delle spessine, come pure il dirado delle perticaie al fine di ottenere popolamenti adatti alla stazione, resistenti e capaci di adattarsi ai cambiamenti;
Secondo il vigente articolo 19 capoverso 2 lettera a dell’OFo la cura dei popolamenti giovani è finalizzata alla crescita di popolamenti forestali stabili; il nuovo articolo sancisce, invece, l’importanza di creare popolamenti adatti alle condizioni stazionali, resistenti e capaci di adattarsi ai cambiamenti. I cambiamenti climatici, infatti, espongono i popolamenti a maggiori rischi biotici e abiotici: si deve quindi aumentare ovunque la loro resistenza e capacità di adattamento a tali cambiamenti e agli eventi naturali estremi che ne possono derivare. Ciò è possibile attraverso una selezione mirata delle specie arboree e una cura conseguente della foresta per ripartire i rischi su diverse specie e genotipi. Una cura adeguata della foresta permetterà di fare crescere strutture più resistenti.
Articolo 28
Art. 28 Principi
(art. 26)
1Per danni alla foresta si intendono danni che possono mettere in grave pericolo la foresta e le sue funzioni e che sono causati da:
a. eventi naturali, quali tempeste, incendi o siccità;
b. organismi nocivi, quali determinati virus, batteri, vermi, insetti, funghi o piante.
2La vigilanza e la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi è disciplinata dallʼordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali.
Capoverso 1: La nuova legge forestale parla di danni dovuti a eventi naturali o a organismi nocivi e che possono mettere in grave pericolo la foresta e le sue funzioni (art. 26 cpv. 1 LFo). Lʼarticolo 28 capoverso 1 dell’OFo precisa questa definizione indicando da una parte i danni dovuti a eventi naturali, ossia ai pericoli abiotici quali tempeste, incendi e siccità (lett. a), e dall’altra i danni causati da organismi quali virus, batteri, vermi, insetti, funghi o piante – i cosiddetti organismi nocivi – (lett. b). Questi danni devono avere una particolare rilevanza, ossia in caso di evento si deve dimostrare che le funzioni della foresta sono in grave pericolo: a tale scopo si applicano, sia in caso di pericoli biotici che abiotici, le strategie e le direttive di cui allʼarticolo 29 capoverso 1 lettera a dell’OFo e ci si basa sulla pianificazione forestale cantonale o regionale e sulle funzioni della foresta qui indicate (art. 18 OFo). Si deve poter intervenire tempestivamente per scongiurare ulteriori danni e gestire efficacemente la situazione. Per la gestione di eventi di grosse dimensioni come le catastrofi forestali di rilevanza nazionale si applica anche lʼarticolo 28 della LFo perché in simili casi le risorse ordinarie si esauriscono rapidamente.
Capoverso. 2: Per la vigilanza e la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi lʼarticolo 28 capoverso 2 dell’OFo rimanda all’ordinanza sulla protezione dei vegetali, che li elenca nei suoi allegati 1 e 2: si tratta di organismi molto pericolosi per le funzioni della foresta, non presenti in Svizzera e contro i quali esistono misure protettive. Nell’allegato 1 parte A sezione I OPV figura, in particolare, il tarlo asiatico del fusto (Anoplophora glabripennis [Motschulsky]). La vigilanza e la lotta contro altri organismi nocivi particolarmente pericolosi per le funzioni della foresta ma, ad esempio, già più diffusi