Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/42: Modifica dell'ordinanza sulle foreste · 27 pagine
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BOZZA del 23.9.2015 per l'indagine conoscitiva
Capoverso 1: Questa disposizione è stata mantenuta invariata con la sola differenza che viene indicato il nome dell’ufficio federale competente, ossia l’UFAM.
Capoverso 2: Conformemente all’articolo 33 della LFo, la Confederazione provvede ad accertamenti periodici riguardanti le stazioni, le funzioni e lo stato della foresta, la produzione e l’utilizzazione del legno nonché le strutture e la situazione economica delle aziende forestali. In virtù di tale disposizione l’FNP rileva dal 1983, in collaborazione con l’UFAM, i dati di base per l’inventario forestale nazionale (lett. a). Da molto tempo vengono studiate anche le dinamiche all’interno delle riserve forestali naturali: qui si indagano lo sviluppo della foresta e le differenze rispetto alle foreste gestite dall’uomo. Le informazioni che se ne ricavano servono anche alla verifica della politica nazionale in materia di riserve forestali. Attraverso il nuovo capoverso 2 vengono quindi introdotte per la prima volta nell’ordinanza le ricerche a lungo termine sulle dinamiche nelle riserve forestali naturali (lett. b). La collaborazione tra UFAM e FNP negli ambiti succitati prevede anche la condivisione dei costi. Vista la responsabilità comune in tale ambito non viene citato espressamente il mandato di base per il settore dei politecnici federali, benché esso sia rilevante anche per i compiti indicati al capoverso 2.
Capoverso 3: In virtù dell’articolo 33 della LFo, l’FNP conduce dal 1994 il programma Ricerca a lungo termine su ecosistemi forestali (LWF) di cui al capoverso 3. Tale programma studia, tra l’altro, gli effetti dell’inquinamento atmosferico e dei cambiamenti climatici sulla foresta. L’FNP deve portare avanti e finanziare questa attività di ricerca nell’ambito del mandato di base per il settore dei politecnici federali.
Capoverso 4: Dal 1975 l’Ufficio federale di statistica (UST) effettua la Statistica forestale svizzera, un rilevamento globale sui boschi privati eseguito ogni anno presso le aziende forestali pubbliche e private. Vengono rilevati, tra l’altro, la superficie forestale, l’utilizzazione e le piantagioni. Nel caso delle aziende forestali con superficie superiore a 50 ettari vengono raccolti anche dati economici. Basandosi sull’articolo 33 della LFo, viene così fissato nell’ordinanza il terzo importante rilevamento sulle foreste del Paese, dopo l’inventario forestale nazionale e il programma LWF.
Capoverso 5: Si tratta di una semplice sostituzione formale dettata da esigenze redazionali. Già il diritto vigente prevede, infatti, l’obbligo delI’UFAM di informare le autorità e la popolazione in merito ai rilevamenti effettuati.
[Fatto salvo l’appianamento delle divergenze sull’integrazione della LFo]
Articolo 37b
Art. 37b Vendita e utilizzo del legno derivante da produzione sostenibile
(art. 34a)
1La vendita e l’utilizzo del legno derivante da produzione sostenibile vengono promossi unicamente in ambito precompetitivo e sovraziendale.
2Possono essere sostenuti, in particolare, progetti di ricerca e sviluppo innovativi che, ai sensi di una gestione forestale sostenibile, migliorano la base di dati disponibile, le possibilità di vendita e utilizzo del legno o l’efficienza delle risorse, come pure le attività di relazioni pubbliche.
3Devono essere fornite all’UFAM, a sua richiesta, tutte le informazioni in relazione con le attività oggetto di finanziamento.
Capoverso 1: Come ogni altra attività economica, anche l’economia del legno sottostà al principio della libertà economica sancito dall’articolo 27 della Costituzione federale. Ne deriva che lo Stato non