Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/42: Modifica dell'ordinanza sulle foreste · 27 pagine

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BOZZA del 23.9.2015 per l'indagine conoscitiva

deperimento del frassino. Il crescente scambio globale di merci è all’origine dellʼingresso sempre più frequente in Svizzera di organismi alloctoni, che a sua volta aumenta il rischio di una loro diffusione incontrollata. Durante la prima grossa infestazione di Anoplophora glabripennis in Svizzera, verificatasi a Winterthur nel 2012, si sono dovuti abbattere dʼurgenza oltre 60 alberi di un viale; già nel 2014 è scoppiato un secondo focolaio di dimensioni ancora maggiori a Marly (FR). Nella maggior parte dei casi questo agente patogeno si introduce attraverso gli imballaggi in legno delle merci più disparate provenienti dallʼAsia3.

Le modifiche della legge forestale volte a rafforzare la prevenzione e la lotta agli organismi nocivi permetteranno di colmare le attuali lacune normative in tale ambito. Negli articoli 26 e 27 della LFo vengono integrati e precisati i provvedimenti rispettivamente della Confederazione e dei Cantoni: lʼarticolo 26 capoverso 2 della LFo dispone esplicitamente che per la protezione contro gli organismi nocivi il Consiglio federale può in particolare vietare o limitare l’utilizzazione di determinati organismi, piante e merci e introdurre obblighi di autorizzazione, di notifica, di registrazione e di documentazione. Il capoverso 2 del nuovo articolo 27a della LFo conferisce alla Confederazione la competenza di stabilire, con la partecipazione dei Cantoni interessati, strategie e direttive per provvedimenti contro gli organismi nocivi. Questi provvedimenti devono essere eseguiti in modo tale da consentire di (art. 27a cpv. 2 LFo):

1. eliminare tempestivamente i nuovi organismi nocivi accertati;

2. contenere gli organismi nocivi radicati se l’utilità da attendersi prevale sui costi per combatterli;

3. sorvegliare, eliminare o contenere gli organismi nocivi anche al di fuori della superficie forestale al fine di proteggere la foresta.

Il nuovo articolo 48a della LFo sancisce anche in ambito di prevenzione e lotta agli organismi nocivi – come già la legge sulla protezione dellʼambiente – il cosiddetto principio di causalità, secondo cui i costi dei provvedimenti adottati devono essere sostenuti da chi li ha resi necessari. Più precisamente, sottostà a tale obbligo unicamente chi li ha provocati per colpa propria, ossia violando direttive legali, istruzioni delle autorità o determinati obblighi di diligenza.

In virtù del diritto vigente la Confederazione può indennizzare i Cantoni unicamente per provvedimenti di prevenzione e riparazione di danni alla foresta di protezione. Il nuovo articolo 37a della LFo prevede, invece, lʼerogazione di indennità ai Cantoni anche per misure al di fuori della foresta di protezione e della foresta, in particolare negli spazi verdi pubblici e privati (giardini, parcheggi ecc.). Viene così colmata una grave lacuna nella lotta agli organismi nocivi, dal momento che spesso dagli spazi verdi delle zone abitate provengono pericoli per la foresta.

Per i proprietari di fondi che devono adottare provvedimenti di prevenzione e riparazione di danni alla foresta di cui al nuovo articolo 27a capoverso 3 della LFo possono risultare costi elevati (interventi, nuove piante ecc.). Siccome non tutti i casi consentono di chiamare a rispondere il vero responsabile del danno di cui all’articolo 48a della LFo, in seguito a provvedimenti di pubblico interesse potrebbero risultare costi a carico dei privati. Potrebbero così presentarsi casi di rigore che andrebbero invece evitati. Per tale motivo il nuovo articolo 37b della LFo introduce la possibilità di versare unʼindennità equa ai destinatari di provvedimenti contro gli organismi nocivi.

Lʼarticolo 26 capoverso 1 della LFo introduce inoltre la possibilità per la Confederazione di sostenere misure di prevenzione e riparazione di danni alla foresta causati da eventi naturali anche al di fuori della foresta di protezione: si tratta di danni provocati da eventi abiotici quali tempeste, incendi o siccità.

2.2.2 Principi

Secondo il vigente articolo 26 della LFo il Consiglio federale emana prescrizioni su provvedimenti forestali intesi a prevenire e riparare danni alla foresta e a riparare le conseguenze di catastrofi forestali (cpv. 1 lett. b). Tale articolo distingue altresì tra provvedimenti forestali (cpv. 1) e provvedimenti al di

3 Cfr. FF 2014 7765