Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/42: Modifica dell'ordinanza sulle foreste · 27 pagine

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BOZZA del 23.9.2015 per l'indagine conoscitiva

Capoverso 4: Secondo il capoverso 2, le indennità vengono accordate dai Cantoni. Nell’ambito delle indennità globali concesse per i provvedimenti contro i danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione (art. 40), la Confederazione si assume dal 35 al 50 per cento dei costi certificati a carico dei Cantoni. L’esatto importo del contributo federale è calcolato dall’UFAM e dal Cantone interessato sulla base dei criteri di cui all’articolo 40a capoverso 1.

Articolo 41

Art. 41 Rimando, rubrica, nonché cpv. 1 lett. b ed e nonché cpv. 4

(art. 38 cpv. 1)

1L’ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti che contribuiscono alla conservazione e al miglioramento della diversità biologica nella foresta è stabilito in base:

b. Abrogata

e. al numero di ettari della superficie definita al di fuori delle riserve forestali con un’alta percentuale di alberi vecchi e di legno morto o con un sufficiente numero di alberi che presentano una strutture di particolare valore per la biodiversità nella foresta (alberi-biotopo);

4Abrogato

Capoverso 1: Il finanziamento della cura dei popolamenti giovani è ora disciplinato dal nuovo articolo della LFo relativo alla gestione forestale (art. 38a LFo). Il criterio per stabilire l’importo dei contributi federali destinati alla cura dei popolamenti giovani viene pertanto cancellato e sostituito dalla nuova lettera b che disciplina i criteri per stabilire l’ammontare dei contributi federali destinati ai provvedimenti intesi a promuovere la diversità delle specie e la diversità genetica nella foresta (art. 38 cpv. 1 lett. b LFo) – ossia sull’intera superficie forestale al di fuori delle riserve forestali e delle isole di legno senescente. L’articolo 41 capoverso 1 lettera e dell’OFo regola il finanziamento delle superfici con un’alta percentuale di alberi vecchi e di legno morto o un sufficiente numero di alberi aventi strutture di particolare valore per la biodiversità nella foresta (alberi-biotopo). Gli alberi-biotopo sono di norma vecchi e grossi alberi particolarmente importanti per la flora e la fauna. Insieme ai soprassuoli senescenti e al legno morto, formano nell’ecosistema della foresta microhabitat con caratteristiche ideali per differenti specie, aumentando così la biodiversità. Nell’aiuto all’esecuzione «Biodiversität im Wald: Ziele und Massnahmen» del 2015 sono indicati i valori di riferimento per il numero e la distribuzione delle isole di soprassuolo vecchio e di legno morto nonché degli alberi-biotopo.

Capoverso 4: Siccome ora il finanziamento della cura dei popolamenti giovani rientra nella gestione forestale, l’attuale capoverso 4 deve essere abrogato e ripreso nell’articolo 43 (Gestione forestale).

Articolo 42

Art. 42

Abrogato

I provvedimenti per la produzione di materiale di riproduzione forestale rientrano ora nell’articolo della LFo relativo alla gestione forestale, completato infatti dall’integrazione relativa all’adeguamento ai cambiamenti climatici (art. 38a cpv. 1 lett. f). I dettagli per il loro finanziamento sono disciplinati all’articolo 43 (Gestione forestale). L’articolo 42, pertanto, può essere abrogato.