Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/42: Modifica dell'ordinanza sulle foreste · 27 pagine

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BOZZA del 23.9.2015 per l'indagine conoscitiva

Capoverso 3: Invece di contributi globali erogati sulla base di accordi programmatici, la Confederazione può accordare, in via eccezionale, singole indennità tramite decisione formale (art. 37a cpv. 2 LFo). Ciò vale nel caso di provvedimenti non prevedibili e particolarmente onerosi, come quelli che possono imporsi nella situazione attuale per la lotta al tarlo asiatico del fusto (misure di lotta ed eventualmente monitoraggio pluriennale in caso di focolai puntuali e imprevisti). L’importo di tali contributi è calcolato sulla base dei costi effettivi e non può superare il 40 per cento degli stessi.

Capoverso 4: Oltre a determinati standard qualitativi (cpv. 1 lett. c), i provvedimenti devono essere conformi alle direttive e strategie dell’UFAM in materia di protezione della foresta di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera a (ad es. la guida per la gestione dei rischi legati al tarlo asiatico del fusto22) e alle esigenze della selvicoltura naturalistica, secondo l’articolo 20 capoverso 2 della LFo.

Articolo 40b

Art. 40b Indennità per costi

(art. 37b)

1Può essere versata un’indennità in casi di rigore, ossia a singoli soggetti che hanno subito un danno particolarmente pesante e del quale non si può pertanto pretendere che si assumano i costi.

2Le richiesta d’indennità, debitamente motivate, devono essere presentate al servizio cantonale competente dopo l’accertamento del danno, ma al più tardi a un anno dall’esecuzione dei provvedimenti.

3Non viene accordata alcuna indennità per perdita di guadagno o danni immateriali.

4La Confederazione rimborsa ai Cantoni, nel quadro delle indennità globali di cui all’articolo 40a,

dal 35 al 50 per cento delle indennità versate.

Capoverso 1: Secondo l’articolo 37b capoverso 1 della LFo, ai destinatari di provvedimenti contro gli organismi nocivi di cui all’articolo 27a capoverso 3 della LFo può essere versata un’equa indennità per i costi che non sono assunti secondo l’articolo 48a: questi possono essere, in particolare, i costi per la distruzione, disposta dalle autorità competenti, di alberi infestati da organismi nocivi. L’interesse è focalizzato su casi di rigore al di fuori delle superfici boschive23. Secondo il capoverso 1 tale indennità può essere accordata solo in casi isolati. L’articolo 37b della LFo disciplina appunto i casi di rigore, quale ad esempio quello di un proprietario di un vivaio di piante forestali colpito duramente sul piano finanziario dalle misure disposte dalle autorità.

Capoverso 2: Questa disposizione descrive la procedura per la presentazione delle domande di indennizzo al servizio cantonale competente. Dal momento che eventuali danni intervenuti dopo l’attuazione delle misure sono di norma evidenti quindi immediatamente identificabili, il termine di prescrizione di un anno è ragionevole.

Capoverso 3: Sono accordate indennità unicamente per i danni procurati immediatamente sul posto, ossia, in particolare, per i costi reali e dimostrabili del materiale distrutto. Non sono versate indennità per la perdita di guadagno, che viene calcolata di norma sulla base del futuro valore del legname che le piante avrebbero prodotto se non danneggiate. Lo stesso vale per le spese supplementari dovute all’utilizzo del terreno o di strutture di terzi o per lo stipendio di aiutanti temporanei. L’esclusione dei danni immateriali significa che viene corrisposta un’indennità solo per i costi materiali, quindi non, ad esempio, per danni all’immagine del proprietario del terreno o di un’azienda causati dalle misure adottate.

22 Servizio fitosanitario federale (SFF): Leitfaden zum Umgang mit dem Asiatischen Laubholzbockkäfer ALB, 2013 (Entwurf zur Erprobung) - non disponibile in italiano.

23 FF 2014 4264