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Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 33 pagine
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Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro 955.033.0
Capitolo 4: Obblighi generali di diligenza
Art. 10 Indicazioni nell’ambito di ordini di bonifico
1Per gli ordini di bonifico l’intermediario finanziario dell’ordinante indica il nome, il numero di conto e l’indirizzo dell’ordinante) nonché il nome e il numero di conto del beneficiario. In mancanza di un numero di conto, un numero di riferimento relativo alla transazione deve essere indicato. L’indirizzo dell’ordinante può essere sostituito dalla data di nascita e dal luogo di nascita dell’ordinante, dal suo numero d’identificazione come cliente o dal suo numero d’identità nazionale.
2Nel caso di ordini di bonifico in Svizzera l’intermediario finanziario può limitarsi a fornire il numero di conto o il numero di riferimento relativo alla transazione, nella misura in cui, su richiesta, sia in grado di fornire le ulteriori indicazioni sull’ordinante all’intermediario finanziario del beneficiario e su loro richiesta alle autorità svizzere competenti nel lasso di tempo di tre giorni lavorativi.
3Esso informa i propri clienti in modo adeguato circa la comunicazione di indicazioni relative all’ordinante nel traffico dei pagamenti.
4L’intermediario finanziario del beneficiario stabilisce la procedura da rispettare in caso di ordini di bonifico contenenti informazioni incomplete sull’ordinante o sul beneficiario . In tal caso, esso procede secondo un approccio fondato sul rischio.
Art. 11 Rinuncia all’adempimento degli obblighi di diligenza
1In caso di relazioni d’affari continue con clienti, nell’ambito dei mezzi di pagamento per il traffico dei pagamenti senza contanti, che servono esclusivamente al pagamento di beni e servizi senza contanti, l’intermediario finanziario può rinunciare all’adempimento degli obblighi di diligenza in presenza di una delle seguenti situazioni:
a. l’ammontare disponibile per anno civile e per controparte non supera i 5000 franchi, gli eventuali rimborsi vengono effettuati esclusivamente a favore di uno dei conti intestati alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera;:
b. l’ammontare disponibile non supera i 5000 franchi per mese e i 15000 franchi per anno civile e per controparte, i pagamenti vengono effettuati esclusivamente a carico di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera e domiciliata in Svizzera e sono esclusi i rimborsi alla controparte;
c. il denaro può essere utilizzato solo all’interno di una determinata rete di offerenti di beni o servizi e il fatturato non supera i 5000 franchi per mese e i 15000 per anno civile per controparte;
d. si tratta di un leasing di finanziamento e le rate parziali pagabili annualmente non superano i 5000 franchi IVA compresa.
2L’intermediario finanziario può rinunciare all’adempimento degli obblighi di diligenza solo se dispone altresì di un’infrastruttura tecnica adeguata che gli consenta di rilevare il superamento dei corrispondenti valori di soglia. Esso deve inoltre adottare le opportune misure per evitare il cumulo di transazioni inferiori al limite d’importo e violazioni della presente disposizione.