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Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 33 pagine
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Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro 955.033.0
Art. 4 Società svizzere del gruppo
1Per gli IFDS costituiti da una società svizzera del gruppo comprendente un intermediario finanziario ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera a, la FINMA può prevedere che il rispetto della LRD e della presente ordinanza sia attestato nel rapporto di audit del gruppo.
2La FINMA pubblica un elenco delle società del gruppo per le quali essa assicura la sorveglianza conformemente al capoverso 1.
Art. 5 Succursali e società del gruppo all’estero
1L’intermediario finanziario vigila affinché le sue succursali all’estero nonché le sue società del gruppo estere attive nel settore finanziario o assicurativo si conformino ai seguenti principi della LRD e della presente ordinanza:
a. i principi di cui agli articoli 7 e 8;
b. l’identificazione della controparte;
c. l’accertamento del detentore del controllo e dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali;
d. l’applicazione di un approccio basato sul rischio;
e. gli obblighi di chiarimento particolari in caso di rischi superiori.
2L’intermediario finanziario vi provvede in particolare per le filiali e le succursali situate in Paesi che a livello internazionale sono da considerarsi legati a rischi superiori.
3L’intermediario finanziario informa la FINMA se le prescrizioni locali escludono l’applicazione dei principi fondamentali della presente ordinanza o la loro applicazione gli causa un serio svantaggio concorrenziale.
4La comunicazione di transazioni o di relazioni d’affari sospette nonché l’eventuale blocco degli averi sono regolati dal diritto dello Stato di accoglienza.
Art. 6 Sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione
1L’intermediario finanziario che possiede succursali all’estero oppure dirige un gruppo finanziario che comprende società estere deve determinare, limitare e controllare in maniera globale i suoi rischi giuridici e di reputazione legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
2Esso deve assicurare che:
a. gli organi di sorveglianza interni e la società di audit del gruppo dispongano, in caso di bisogno, di un accesso alle informazioni concernenti le relazioni d’affari individuali di tutte le società del gruppo; non è obbligatoria né la costituzione di una banca dati centralizzata delle controparti e degli aventi economicamente diritto a livello del gruppo, né l’accesso centralizzato degli organi di sorveglianza interni del gruppo alle banche dati locali;
b. le società del gruppo mettano a disposizione degli organi competenti del gruppo le informazioni necessarie alla sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione.